Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Class action in materia Tributaria
Timida apertura della Cassazione alla possibilità di ricorsi cumulativi da parte di più contribuenti
Con la sentenza n. 21955 depositata il 27 ottobre 2010 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ammesso la class action nel processo tributario, cioè il ricorso cumulativo da parte di più contribuenti verso atti e comportamenti dell’amministrazione finanziaria. Il presupposto indispensabile dell’azione di classe in ambito tributario è che le richieste dei singoli contribuenti abbiano ad oggetto la medesima questione di diritto. Mentre, infatti, già in precedenza (ad es.: Cass. 10578/2010) i giudici di Piazza Cavour avevano sostenuto fosse inammissibile in materia tributaria il ricorso collettivo (cioè proposto da più parti) e cumulativo (cioè avverso più atti impugnabili), in quanto a legittimare il litisconsorzio facoltativo tra più contribuenti avrebbe dovuto esistere la medesima questione sia di fatto che di diritto, con la pronuncia che qui si analizza la Suprema Corte apre le porte alla legittimità del ricorso cumulativo.
Il caso in questione ha ad oggetto il silenzio rifiuto formatosi sulle istanza di rimborso Irap presentate da tre contribuenti, che hanno congiuntamente presentato riscorso avanti alla Commissione Tributaria provinciale competente, vincendo il giudizio. Anche il giudizio di secondo grado dà loro ragione e l’Ufficio ricorre in Cassazione. La Corte respinge il ricorso, assumendo come nel caso de quo, la contestazione delle contribuenti si fondi solo ed esclusivamente si questioni di diritto e che il richiamo a questioni di fatto sia del tutto inconferente. Sicchè, concludono i Giudici di Piazza Cavour respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, nel caso sottoposto alla loro decisione, il riscorso cumulativo è del tutto ammissibile.
L’azione collettiva cumulativa è pertanto da ritenersi ammissibile e legittima, in tutti i casi in cui i contribuenti ricorrenti sottopongano al Giudice tributario la medesima questione di diritto, anche se relativa ad atti impositivi differenti e la sentenza emessa possa costituire un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le controversia relative al medesimo rapporto d’imposta (vedasi altresì Cass. 15582/2010).
Avvocato Lorena Uboldi
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