Via Gavinana 6
21052 Busto Arsizio
Tel: 0331/634132
Fax: 0331/679422
C.f. CNDNRC65H21B300S
P.Iva: 01606100129

Pagina Principale
Lo staff
Materie Trattate
Chi siamo
Utilità - Iscrizioni - Area Riservata
Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
1, 1 1970
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010
.

Pedone incauto responsabile di sinistri



Il comportamento incauto del pedone diminuisce le responsabilità dell^automobilista


Monito della Cassazione nei confronti dei pedoni disattenti o poco rispettosi del codice della strada.

Con sentenza n. 24689 del 24 novembre 2009 la Suprema Corte ha stabilito, accogliendo il ricorso della compagnia assicuratrice di un automobilista (che pur aveva ucciso un ragazzo, il quale era spuntato improvvisamente e di notte in una strada a scorrimento veloce dopo aver scavalcato il guard rail) che vi è minor responsabilità in capo all'automobilista che investe un pedone poco prudente. E' obbligo dei pedoni adottare comportamenti prudenti, ed in particolare evitare di attraversare di notte strade buie a scorrimento veloce mettendo 'i veicoli che sopraggiungono in condizioni di difficoltà ed emergenza'.

Secondo la Corte di cassazione, dunque, la responsabilità va ripartita fra danneggiante e danneggiato tenendo conto di tutte le cause che hanno condotto al verificarsi del sinistro, compesando quelle imputabili alle condotte imprudenti del pedone e quelle imputabili a comportamento inesperto o negligente del conducente del veicolo.

La decisione è interessante in quanto spesso al pedone viene riconosciuta una sorta di 'status' di impunità, ben difficilmente ammissibile al giorno d'oggi ove lo stato di insicurezza della circolazione stradale è noto a chiunque.

Spesso i Giudici di merito riconoscono un concorso di colpa a carico del pedone, cosa che era avvenuta anche nel caso in esame, laddove al pedone stesso era stato fatto carico del 40 % della responsabilità per il verificarsi del sinistro.

Ciononostante, la Suprema Corte ha 'cassato' la sentenza di merito stabilendo che vada valutata con maggior rigore la tenuta comportamentale del pedone che attraversi di notte una strada a scorrimento veloce dopo aver scavalcato le protezioni della strada stessa, lasciando intendere che la responsabilità per tale tipo di evento faccia carico principalmente al pedone stesso.

Ecco un passaggio chiave della decisione:

'il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare di ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli art. 2054 e 1227 del codice civile, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell' investimento'.

Avvocato Enrico Candiani


- I video pubblicati dallo studio
Articoli 2000-2005
Articoli 2006-2008
Articoli 2009
Articoli 2011
Articoli 2012
Articoli 2013
Articoli 2014
Articoli 2015
Articoli 2016
Articoli 2017-18
Articoli 2019
Articoli 2020