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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli



Non perde il diritto all^assegno l’ex moglie che instaura una nuova relazione dalla quale nasce un figlio


Permane l'obbligo dell’ex marito di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile, benché quest’ultima abbia un figlio da una nuova relazione. Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1096/2010, con la quale ha dichiarato che un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e, pertanto, i benefici economici che da esso possono derivare sono idonei a determinare solamente una riduzione dell'assegno, posto che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l'avente diritto non contrae nuove nozze. Neanche la nascita di un figlio - sottolinea la Corte - può giustificare la perdita dei diritti economici che derivano dal matrimonio.
Sulla base di queste osservazioni, la Suprema Corte ha rigettato la richiesta avanzata da un ex marito di annullare l’obbligo cui era tenuto di versare l’assegno divorzile alla ex moglie trasferitasi dalla Puglia al Lazio, dopo la separazione, per vivere con un altro uomo dal quale, aveva poi avuto una figlia.
Allegava l’ex marito che detta circostanza, avvenuta poco prima del ricorso per divorzio, ma non dedotta negli atti della causa, era idonea a far ridurre o ridimensionare l’assegno.

Ha precisato, in proposito, la Suprema Corte che la suddetta circostanza non potrà nemmeno essere oggetto di una revisione delle condizioni di divorzio: solo gli elementi successivi al divorzio potranno essere presi in considerazione come fatti nuovi. Convalidando il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bari, la Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che in sede di revisione possono prendersi in considerazione solo le circostanze sopravvenute rispetto al divorzio e in tale ambito non rientrano né la relazione extraconiugale né la nascita di una figlia da tale relazione in quanto precedenti la pronuncia di divorzio. .

.Non si può tuttavia negare che, così come impostata, la sentenza lasci aperto lo spiraglio a che il fatto (nascita di un figlio da nuova relazione) possa essere tenuto in considerazione al fine di far rivedere l’assegno divorzile nel momento in cui detta circostanza avvenga – come sostiene la Cassazione – dopo la pronuncia del divorzio, quale fatto nuovo e sopravvenuto in grado di dar luogo a riduzione o annullamento dell’assegno divorzile stesso.


Avvocato Enrico Candiani
con la collaborazione di Dott.ssa Nicoletta Stagni


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