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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Copia privata di opera



Non si estende ai professionisti la disciplina della copia di opera ad uso provato


Ai termini della direttiva n. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, il diritto esclusivo di riproduzione di materiale sonoro, visivo ed audiovisivo spetta agli autori, agli artisti interpreti e ai produttori. Tuttavia, gli stati membri possono autorizzare la realizzazione di copie private a condizione che i titolari dei diritti ottengano un “equo compenso”.
Con sentenza pubblicata il 21 Ottobre u.s., nel procedimento C-467/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), nel procedimento Padawan SL contro Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), la Corte di Giustizia Europea è intervenuta precisando che l’applicazione del “prelievo per copie private” può essere applicato a supporti di riproduzione solo quando questi siano utilizzati da persone fisiche per uso privato mentre è da escludersi l’applicazione nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché supporti di riproduzione digitale messi a disposizione di imprese e professionisti e riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato.

Il caso.

La normativa spagnola di trasposizione della direttiva ha statuito che i produttori, importatori o distributori di supporti di riproduzione sonora, visiva ed audiovisiva sono tenuti a versare alle società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale un compenso unico sotto forma di “prelievo per copie private”. In applicazione a tale siffatta normativa, la “SGAE”, società spagnola di gestione collettiva dei diritti di proprietà collettiva, pretendeva dalla società PADAWAN, che commercializza CD-R, CD-RW, DVD-R nonché apparecchi MP3, la corresponsione del “prelievo per copie private” per i supporti digitali da questa commercializzati nel periodo compreso tra il 2002 e il 2004. Ritenendo che le modalità di applicazione del prelievo nonché soprattutto l’ammontare stabilito fosse contrario a quanto deducibile dalla summenzionata direttiva europea, la PADAWAN instaurava procedimento di primo grado al termine del quale veniva condannata alla corresponsione dell’importo di Euro 16.759,25.
Seguiva proposizione di appello della medesima PADAWAN avanti la Corte di Appello di Barcellona, la quale rimetteva gli atti alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato CE per la pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente l’interpretazione dei criteri da adottare ai fini della determinazione dell’importo e del sistema di riscossione dell’equo compenso.
In ordine a tale siffatta questione, la Corte ha così statuito con la sentenza oggi in esame:
“ 1) la nozione di «equo compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso;
2) l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l’equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell’equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l’onere reale del finanziamento sugli utenti privati;
3) l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29. “
La Corte, fermo quanto sopra riferito, ha concluso, statuendo che spetterà al giudice nazionale valutare se il sistema nazionale spagnolo di prelievo per copie private possa ritenersi compatibile con la direttiva europea.
La pronuncia della Corte, ad ogni buon conto, risulta chiarissima sui punti fermi da assumere con riferimento alla questione del compenso per “copia privata”. Ripercorriamoli, sinteticamente:
- l’equo compenso deve considerarsi quale unica adeguata contropartita del pregiudizio subito dall’autore per effetto della riproduzione non autorizzata della sua opera protetta. Incombe pertanto al soggetto che ha realizzato la riproduzione ad uso privato provvedere al risarcimento del danno, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare;
- l’importo del suddetto compenso può venir legittimamente riscosso sul prezzo dei supporti di riproduzione o dei servizi di riproduzione a carico degli utenti privati, considerando che la messa a disposizione agli utenti privati di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione costituisce la premessa di fatto necessaria affinchè le persone fisiche possano ottenere copie private;
- l’applicazione del prelievo per “copia privata” non può risultare indiscriminata, in particolare non può applicarsi nei confronti di professionisti ed imprese che abbiano acquistato apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale per scopi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato.

Alla luce di tali enunciati principi, risulta a questo punto estremamente interessante attendere l’esito del giudizio instaurato presso il Tar di Roma e concernente la legittimità del c.d. “decreto Bondi” istituente il prelievo per copia privata non solo per CD , DVD vergini e masterizzatori ma anche nei confronti di supporti generici di massa (chiavette USB, Hard Disk interni ed esterni etc.).

Dottor Marco Reguzzoni
con la supervisione di avvocato Enrico Candiani


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