Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Copia privata di opera
Non si estende ai professionisti la disciplina della copia di opera ad uso provato
Ai termini della direttiva n. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, il diritto esclusivo di riproduzione di materiale sonoro, visivo ed audiovisivo spetta agli autori, agli artisti interpreti e ai produttori. Tuttavia, gli stati membri possono autorizzare la realizzazione di copie private a condizione che i titolari dei diritti ottengano un “equo compenso”. Con sentenza pubblicata il 21 Ottobre u.s., nel procedimento C-467/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), nel procedimento Padawan SL contro Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), la Corte di Giustizia Europea è intervenuta precisando che l’applicazione del “prelievo per copie private” può essere applicato a supporti di riproduzione solo quando questi siano utilizzati da persone fisiche per uso privato mentre è da escludersi l’applicazione nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché supporti di riproduzione digitale messi a disposizione di imprese e professionisti e riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato.
Il caso.
La normativa spagnola di trasposizione della direttiva ha statuito che i produttori, importatori o distributori di supporti di riproduzione sonora, visiva ed audiovisiva sono tenuti a versare alle società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale un compenso unico sotto forma di “prelievo per copie private”. In applicazione a tale siffatta normativa, la “SGAE”, società spagnola di gestione collettiva dei diritti di proprietà collettiva, pretendeva dalla società PADAWAN, che commercializza CD-R, CD-RW, DVD-R nonché apparecchi MP3, la corresponsione del “prelievo per copie private” per i supporti digitali da questa commercializzati nel periodo compreso tra il 2002 e il 2004. Ritenendo che le modalità di applicazione del prelievo nonché soprattutto l’ammontare stabilito fosse contrario a quanto deducibile dalla summenzionata direttiva europea, la PADAWAN instaurava procedimento di primo grado al termine del quale veniva condannata alla corresponsione dell’importo di Euro 16.759,25. Seguiva proposizione di appello della medesima PADAWAN avanti la Corte di Appello di Barcellona, la quale rimetteva gli atti alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato CE per la pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente l’interpretazione dei criteri da adottare ai fini della determinazione dell’importo e del sistema di riscossione dell’equo compenso. In ordine a tale siffatta questione, la Corte ha così statuito con la sentenza oggi in esame: “ 1) la nozione di «equo compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso; 2) l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l’equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell’equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l’onere reale del finanziamento sugli utenti privati; 3) l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29. “ La Corte, fermo quanto sopra riferito, ha concluso, statuendo che spetterà al giudice nazionale valutare se il sistema nazionale spagnolo di prelievo per copie private possa ritenersi compatibile con la direttiva europea. La pronuncia della Corte, ad ogni buon conto, risulta chiarissima sui punti fermi da assumere con riferimento alla questione del compenso per “copia privata”. Ripercorriamoli, sinteticamente: - l’equo compenso deve considerarsi quale unica adeguata contropartita del pregiudizio subito dall’autore per effetto della riproduzione non autorizzata della sua opera protetta. Incombe pertanto al soggetto che ha realizzato la riproduzione ad uso privato provvedere al risarcimento del danno, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare; - l’importo del suddetto compenso può venir legittimamente riscosso sul prezzo dei supporti di riproduzione o dei servizi di riproduzione a carico degli utenti privati, considerando che la messa a disposizione agli utenti privati di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione costituisce la premessa di fatto necessaria affinchè le persone fisiche possano ottenere copie private; - l’applicazione del prelievo per “copia privata” non può risultare indiscriminata, in particolare non può applicarsi nei confronti di professionisti ed imprese che abbiano acquistato apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale per scopi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato.
Alla luce di tali enunciati principi, risulta a questo punto estremamente interessante attendere l’esito del giudizio instaurato presso il Tar di Roma e concernente la legittimità del c.d. “decreto Bondi” istituente il prelievo per copia privata non solo per CD , DVD vergini e masterizzatori ma anche nei confronti di supporti generici di massa (chiavette USB, Hard Disk interni ed esterni etc.).
Dottor Marco Reguzzoni con la supervisione di avvocato Enrico Candiani
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