Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Prodotto difettoso
Il venditore è obbligato a risarcire il danno se non fornisce la prova che il soggetto da lui indicato è il vero produttore della merce difettosa
La Corte di Cassazione ha stabilito che il venditore è obbligato al risarcimento del danno se non fornisce la prova che il soggetto da lui indicato è il vero produttore della merce difettosa. Ove non venga individuato il produttore della merce che ha recato danno, sarà il fornitore a risponderne. Infatti il fornitore è responsabile secondo un generale principio di solidarietà sociale per i danni da prodotti difettosi quando il produttore non sia individuato. (Cass. Sez. civ. sentenza n. 13432/10) Aggiunge la Suprema Corte, che il fatto che il danneggiato non abbia chiesto per iscritto al negoziante i dati della casa produttrice prima della causa non impedisce al cliente di ottenere il risarcimento. L’individuazione del responsabile dei danni da prodotti difettosi e la tutela del consumatore sono aspetti che vengono disciplinati dalla legge sulla responsabilità del produttore. Secondo il D.P.R. n. 224/88 (trasfuso nel codice del consumo (D.Lgs. 206/05; cfr. direttiva CEE 85/374) una ditta è tenuta a risarcire al consumatore i danni provocati dal suo prodotto (difettoso). Ciò vale anche se il produttore non ha colpe dirette, ossia quando, in fase di produzione, non ha agito né in maniera dolosa né colposa. Il solo fatto di creare una situazione di pericolo (come può essere, appunto, la commercializzazione di un prodotto difettoso) è sufficiente per rendere responsabile il produttore per eventuali danni che ne derivano. Esistono anche casi in cui la responsabilità è esclusa (nonostante ci si trovi di fronte a un prodotto difettoso), ad esempio quando: -il prodotto non è stato messo in commercio dal produttore, ma rubato e rivenduto - il difetto è insorto solo dopo l'immissione sul mercato da parte del produttore, p.es. a seguito di una riparazione. In questo caso il consumatore deve rivolgersi all'officina o laboratorio che ha effettuato la riparazione - il prodotto è stato fabbricato solo per l'autoconsumo e non è destinato alla vendita - il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma di legge vincolante Nella sentenza in esame si legge che … “ In punto di diritto si rileva che la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal d.P.R. n. 224/1988 - emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 - configura in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità europea (relativamente ai danni di cui all’art. 11 dello stesso d.P.R.) una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto (cfr. artt. 1, 6 e 7). In particolare il legislatore nazionale, dando attuazione alla direttiva comunitaria, ha inteso accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza essa incontrava sia nell’ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.”. In pratica, è sempre buona cosa acquistare/ vendere prodotti direttamente dalla linea di commercializzazione del produttore, dal momento che, quando la merce presenta dei difetti e l’utente si infortuna, il venditore non si libera dalla responsabilità se non prova che il soggetto indicato è il produttore del bene. Nel caso in cui non sia individuato il produttore della merce difettosa, la responsabilità cadrà sul fornitore. Nel rapporto tra fornitore e consumatore spetta al fornitore dimostrare la qualità di produttore del soggetto che ha indicato come tale (mentre fra produttore e utente l’onere della prova è a carico dell’utente, in quanto fatto costitutivo della domanda di risarcimento). Si precisa che, nel caso in cui il negoziante non fornisca la prova esatta, non si libera dalla responsabilità. Nella sentenza de qua si legge che “In tema di riparto dell’onere della prova ciò significa che - mentre nell’ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la qualità del costruttore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui - nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui al cit. art. 4 cit. (d.P.R. 24-5-1988, n. 224) e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio - attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore - alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore”.
Dottoressa Nicoletta Stagni con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani
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