Articoli anno 2010
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Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale
Il Tribunale può rettificare il nome attribuito al bambino dai genitori se non corrisponde al sesso reale del bambino
E’ del Tribunale di Varese, depositata in data 23 luglio 2010, la ben articolata ed interessante pronuncia che si vuole con questo intervento brevemente analizzare. La pronuncia riguarda il caso della bambina registrata alla nascita all’anagrafe con il nome “Andrea Sara”, che ha ottenuto dal tribunale varesino il riconoscimento del legittimo diritto all’inversione del nome. Ella si chiamerà ora “Sara Andrea”, allo scopo di fugare ogni dubbio in merito alla sua identità femminile. Il decreto – non una sentenza in quanto trattasi di pronuncia resa in un procedimento di volontaria giurisdizione - è degno di nota per l’approfondita analisi che il Giudice estensore offre in ordine all’origine del nome Andrea e alla sua riferibilità a persone di sesso femminile, con specifico riferimento alla tradizione del nostro Paese. L’organo giudicante, però, argomenta ampiamente la propria decisione con innumerevoli riferimenti legislativi, che fondano la tesi abbracciata.
In primis la circolare del Min. dell’interno dell’1 giugno 2007 che, espressamente, riferisce come il nome Andrea, in Italia, sia nome maschile, in quanto il corrispondente femminile è “Andreina”. Il testo della circolare avverte poi che “anche nel caso in cui i genitori richiedano la registrazione del figlio/a con un nome che, nella tradizione italiana, non corrisponde al sesso del minore, l’ufficiale dello stato civile (…) dovrà procedere alla registrazione ma dovrà avvertire i genitori che, a seguito della segnalazione del caso al Procuratore della Repubblica, come previsto dalla legge, è possibile che si instauri un giudizio di rettificazione che potrebbe portare, anche con tempi lunghi, alla modifica del nome prescelto”.
Dunque, nella tradizione del nostro Paese Andrea nome tipicamente maschile ed esso può essere imposto ad una bambina solo ove segua un elemento onomastico chiaramente femminile (es. Francesca Andrea).
Inoltre, la pronuncia richiama la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1996, secondo cui il minore è titolare del diritto soggettivo incomprimibile al nome, sebbene, logicamente egli non sia in grado di indicarlo ai genitori alla nascita. I genitori, però, proprio nel rispetto del diritto del figlio, devono esercitare in sua vece questo diritto, evitando ogni ridicolizzazione dell’identità del minore.
Ove la scelta dei genitori non corrisponda all’interesse del minore si legittima l’intervento dell’autorità giurisdizionale.
Ciò anche sulla scorta della previsione del D.P.R. 396/2000, secondo cui “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso” e devono evitarsi nomi ridicoli e vergognosi.
Il Tribunale varesino osserva come dalla lettura di queste norme emerga chiaramente “..il divieto di attribuire ad un bambino di sesso maschile un nome da donna o ad una bambina di sesso femminile un nome da uomo…” in quanto ciò si tradurrebbe nella violazione delle stesse previsioni normative “..posto che, in tali casi, l’identità delle persone verrebbe esposta alla derisione altrui.”.
Non da ultimo, infine, si osserva come si pregiudicherebbe altresì l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici e alla corretta identificazione delle persone.
Il decreto de quo richiama, inoltre, una decisone conforme del Tribunale di Catanzaro del 14 aprile 2009.
Quanto proprio al nome Andrea, l’organo giudicante riferisce dei risultati di una relazione ISTAT del 2008, in base alla quale detto nome sia il terzo in Italia, per diffusione sul territorio tra i nati residenti maschi ed osserva altresì che lo stesso non compare, invece, nella lista dei nomi a maggiore diffusione tra i nati residenti di sesso femminile. Avvocato Lorena Uboldi
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