Via Gavinana 6
21052 Busto Arsizio
Tel: 0331/634132
Fax: 0331/679422
C.f. CNDNRC65H21B300S
P.Iva: 01606100129

Pagina Principale
Lo staff
Materie Trattate
Chi siamo
Utilità - Iscrizioni - Area Riservata
Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
1, 1 1970
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010
.

Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale



Il Tribunale può rettificare il nome attribuito al bambino dai genitori se non corrisponde al sesso reale del bambino


E’ del Tribunale di Varese, depositata in data 23 luglio 2010, la ben articolata ed interessante pronuncia che si vuole con questo intervento brevemente analizzare.

La pronuncia riguarda il caso della bambina registrata alla nascita all’anagrafe con il nome “Andrea Sara”, che ha ottenuto dal tribunale varesino il riconoscimento del legittimo diritto all’inversione del nome. Ella si chiamerà ora “Sara Andrea”, allo scopo di fugare ogni dubbio in merito alla sua identità femminile.

Il decreto – non una sentenza in quanto trattasi di pronuncia resa in un procedimento di volontaria giurisdizione - è degno di nota per l’approfondita analisi che il Giudice estensore offre in ordine all’origine del nome Andrea e alla sua riferibilità a persone di sesso femminile, con specifico riferimento alla tradizione del nostro Paese.
L’organo giudicante, però, argomenta ampiamente la propria decisione con innumerevoli riferimenti legislativi, che fondano la tesi abbracciata.

In primis la circolare del Min. dell’interno dell’1 giugno 2007 che, espressamente, riferisce come il nome Andrea, in Italia, sia nome maschile, in quanto il corrispondente femminile è “Andreina”. Il testo della circolare avverte poi che “anche nel caso in cui i genitori richiedano la registrazione del figlio/a con un nome che, nella tradizione italiana, non corrisponde al sesso del minore, l’ufficiale dello stato civile (…) dovrà procedere alla registrazione ma dovrà avvertire i genitori che, a seguito della segnalazione del caso al Procuratore della Repubblica, come previsto dalla legge, è possibile che si instauri un giudizio di rettificazione che potrebbe portare, anche con tempi lunghi, alla modifica del nome prescelto”.

Dunque, nella tradizione del nostro Paese Andrea nome tipicamente maschile ed esso può essere imposto ad una bambina solo ove segua un elemento onomastico chiaramente femminile (es. Francesca Andrea).

Inoltre, la pronuncia richiama la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1996, secondo cui il minore è titolare del diritto soggettivo incomprimibile al nome, sebbene, logicamente egli non sia in grado di indicarlo ai genitori alla nascita. I genitori, però, proprio nel rispetto del diritto del figlio, devono esercitare in sua vece questo diritto, evitando ogni ridicolizzazione dell’identità del minore.

Ove la scelta dei genitori non corrisponda all’interesse del minore si legittima l’intervento dell’autorità giurisdizionale.

Ciò anche sulla scorta della previsione del D.P.R. 396/2000, secondo cui “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso” e devono evitarsi nomi ridicoli e vergognosi.

Il Tribunale varesino osserva come dalla lettura di queste norme emerga chiaramente “..il divieto di attribuire ad un bambino di sesso maschile un nome da donna o ad una bambina di sesso femminile un nome da uomo…” in quanto ciò si tradurrebbe nella violazione delle stesse previsioni normative “..posto che, in tali casi, l’identità delle persone verrebbe esposta alla derisione altrui.”.

Non da ultimo, infine, si osserva come si pregiudicherebbe altresì l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici e alla corretta identificazione delle persone.

Il decreto de quo richiama, inoltre, una decisone conforme del Tribunale di Catanzaro del 14 aprile 2009.

Quanto proprio al nome Andrea, l’organo giudicante riferisce dei risultati di una relazione ISTAT del 2008, in base alla quale detto nome sia il terzo in Italia, per diffusione sul territorio tra i nati residenti maschi ed osserva altresì che lo stesso non compare, invece, nella lista dei nomi a maggiore diffusione tra i nati residenti di sesso femminile.
Avvocato Lorena Uboldi


- I video pubblicati dallo studio
Articoli 2000-2005
Articoli 2006-2008
Articoli 2009
Articoli 2011
Articoli 2012
Articoli 2013
Articoli 2014
Articoli 2015
Articoli 2016
Articoli 2017-18
Articoli 2019
Articoli 2020