Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Clausole di risoluzione contrattuale
Valida la clausola risolutiva espressa anche se non approvata per iscritto
La clausola risolutiva espressa è una previsione contrattuale a mente la quale, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le parti del contratto stabiliscono che il contratto stesso si risolva automaticamente nel caso in cui si verifichi la o specifico inadempimento alle condizioni contrattuali previsto nella clausola stessa. Si tratta, insomma, di una predeterminazione, fatta liberamente dalle parti, della gravità dell'inadempimento, gravità che - in assenza della clausola in esame - dovrebbe invece venir valutata dal Giudice. Secondo la Corte di Cassazione, che si è pronunciata con sentenza n. 15365 del 28 giugno 2010, tale clausola non è da considerarsi clausola vessatoria ex art.1341 c.c. e, pertanto, non necessita della specifica approvazione per iscritto. Il caso riguarda una società, conduttrice di uno stabile a Milano, che ha presentato ricorso avanti la Suprema Corte per sentir dichiarare l'inoperatività della clausola risolutiva espressa in forza della quale era stata sfrattata per mancata corresponsione degli oneri accessori (ossia essenzialmente le spese). Nel precedente grado di giudizio, la Corte d'Appello di Milano, dopo aver accertato che tra le parti non era intervenuto alcun accordo circa la deroga alla suddetta clausola, aveva dichiarato risolto il contatto di locazione dell'immobile ad uso commerciale ritenendo operativa la clausola risolutiva espressa. La Corte di Cassazione, rifacendosi a datata giurisprudenza, secondo la quale è valida la clausola risolutiva espressa di un contratto di locazione, anche in caso la stessa non sia approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. (in quanto non particolarmente onerosa), ha dichiarato legittima la pretesa dei proprietari dell'immobile di avvalersi della clausola risolutiva espressa, così confermando la sentenza della Corte d'Appello.
Dottoressa Nicoletta Stagni con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani
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