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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Impugnazione permessi a costruire



Anche i terzi estranei alla richiesta di permesso a costruire possono impugnare gli atti del Comune


Con la decisione n. 1535 del 16 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha ribadito che la legittimazione ad impugnare una Concessione edilizia (oggi permesso di costruire) spetta anche al proprietario dell’immobile sito nella zona interessata dalla costruzione autorizzata, nonchè al proprietario che si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona medesima, senza che sia richiesta l’allegazione di uno specifico interesse, altrimenti qualificato, al fine di ottenere tutela giurisdizionale.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dai proprietari di un immobile sito in zona limitrofa ad un Centro sportivo ed ha avuto ad oggetto l’intervento, autorizzato dall’Amministrazione comunale, di realizzazione di una copertura del già esistente campo da tennis.
Impugnato il provvedimento concessorio, i ricorrenti ottenevano dal TAR una pronuncia di annullamento, cui seguiva la rinnovazione della concessione da parte dell’Amministrazione, nuovamente impugnata e nuovamente annullata.
Il Centro sportivo ricorreva in secondo grado al Consiglio di Stato, lamentando la carenza, in capo agli originari ricorrenti, di qualsivoglia legittimazione ed interesse ad impugnare il provvedimento adottato.
I giudici di Palazzo Spada, chiamati ad esprimersi in appello avverso la pronuncia di primo grado, hanno, invece, riconosciuto la piena legittimazione dei proprietari dell’immobile sito nelle vicinanze del Centro sportivo ad impugnare il provvedimento amministrativo di Concessione edilizia, ritenendo irrilevante il fatto che la loro proprietà non fosse confinante con il mappale su cui andava realizzata l’opera. Fondamentale, nel giudizio espresso, è l’osservazione secondo cui '…la condizione di stabile collegamento tra gli immobili non postula necessariamente la loro adiacenza,n ma ne presuppone la semplice prossimità…', ritenendo nel caso specifico irrilevante andare alla ricerca di precise ed ulteriori situazioni ed esigenze cui ricollegare l’interesse all’impugnazione, che non fosse la semplice prossimità delle proprietà.

Da detto principio, da ritenersi acquisito, discende l’assunto che la comunicazione di avvio del procedimento volto ad ottenere un ulteriore provvedimento concessorio - che la proprietà resta autorizzata a proporre pur a seguito del primo annullamento - dovrà essere inviato anche ai soggetti che avevano impugnato la prima Concessione.
Essi, infatti, devono ritenersi soggetti che possono ricevere pregiudizio dal provvedimento richiesto e, pertanto, secondo l’assunto dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio del nuovo procedimento deve essere loro comunicato.
La norma richiamata, infatti, non circoscrive la cerchia dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento ai soli destinatari del provvedimento o a chi è necessariamente implicato nella procedura, ma a tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che i cui diritti o interessi potrebbero essere lesi dal provvedimento finale.
Ragionevolmente, sono stati ritenuti tali i soggetti che ottennero l’annullamento da parte del TAR della prima Concessione edilizia, rispetto alla successiva rinnovazione del procedimento, ugualmente volto ad ottenere un provvedimento concessorio.



Avvocato Enrico Candiani
con la collaborazione dell'avv. Lorena Uboldi


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