Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Email offensiva: non è molestia
Le e-mail offensive non costituiscono molestie, diversamente da quelle telefoniche
Questo è il principio stabilito dalla sentenza n. 24510/10 con la quale la Suprema Corte ha annullato la condanna al pagamento di un’ammenda di euro 200,00 inflitta dal Tribunale di Cassino ad un uomo accusato di molestie per aver inviato ad una donna, a mezzo della posta elettronica, un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell’integrità personale e professionale del convivente della destinataria. Ha affermato, in proposito, la Corte di Cassazione, che la molestia commessa col mezzo epistolare della posta elettronica, anche se idonea a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, non è punibile ai sensi dell’articolo 660 c.p., non potendo i messaggi inviati tramite e-mail essere assimilati a quelli telefonici, in quanto il destinatario di questi ultimi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario. A parere della Suprema Corte, invece, utilizzando il mezzo della posta elettronica non si verifica alcuna intrusione diretta, ben potendo il destinatario dei messaggi Email ometterne la lettura, cosa che non si può dire per il telefono, proprio per il carattere invasivo nella comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi se non disattivando l'apparecchio telefonico, con seguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione costituzionalmente garantita. La molestia, precisa la Corte, ben può realizzarsi anche a mezzo l'invio di sms trasmessi da sistemi telefonici mobili o fissi. In sintesi, se molestare tramite telefono è vietato dalla legge, l’invio di una e-mail, al contrario, non comporta alcuna interazione immediata tra mittente e destinatario né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Dottoressa Nicoletta Stagni con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani
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