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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
1, 1 1970
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Email offensiva: non è molestia



Le e-mail offensive non costituiscono molestie, diversamente da quelle telefoniche


Questo è il principio stabilito dalla sentenza n. 24510/10 con la quale la Suprema Corte ha annullato la condanna al pagamento di un’ammenda di euro 200,00 inflitta dal Tribunale di Cassino ad un uomo accusato di molestie per aver inviato ad una donna, a mezzo della posta elettronica, un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell’integrità personale e professionale del convivente della destinataria.

Ha affermato, in proposito, la Corte di Cassazione, che la molestia commessa col mezzo epistolare della posta elettronica, anche se idonea a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, non è punibile ai sensi dell’articolo 660 c.p., non potendo i messaggi inviati tramite e-mail essere assimilati a quelli telefonici, in quanto il destinatario di questi ultimi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario.

A parere della Suprema Corte, invece, utilizzando il mezzo della posta elettronica non si verifica alcuna intrusione diretta, ben potendo il destinatario dei messaggi Email ometterne la lettura, cosa che non si può dire per il telefono, proprio per il carattere invasivo nella comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi se non disattivando l'apparecchio telefonico, con seguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione costituzionalmente garantita.
La molestia, precisa la Corte, ben può realizzarsi anche a mezzo l'invio di sms trasmessi da sistemi telefonici mobili o fissi.

In sintesi, se molestare tramite telefono è vietato dalla legge, l’invio di una e-mail, al contrario, non comporta alcuna interazione immediata tra mittente e destinatario né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.

Dottoressa Nicoletta Stagni con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani


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