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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
1, 1 1970
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Inps e permesso di soggiorno



Vanno versati ad Inps i contributi anche per i lavoratori senza permesso di soggiorno


La Corte di Cassazione interviene per la prima volta in tema di obblighi contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume un clandestino senza dichiararlo.
Con la sentenza 26 marzo 2010, n. 7380, la suprema Corte ha deciso del caso di un imprenditore che teneva alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, chiaramente “in nero” e che a seguito di una verifica ispettiva da parte dell’INPS, aveva opposto all’ente previdenziale che contestava il mancato pagamento dei contributi, l’inapplicabilità dell’obbligo contributivo alla posizione del lavoratore irregolare.
La Corte ha, invece, ritenuto comunque sussistente l’obbligo contributivo del datore di lavoro, facendolo direttamente dipendere dall’obbligo retributivo a favore del lavoratore.
In sostanza, sebbene la mancanza del permesso di soggiorno renda il rapporto di lavoro instaurato illecito penalmente e dunque nullo, ciò non esclude l’applicazione dell’art. 2126 del Codice Civile (1).
La Corte ritiene applicabile per intero detto articolo sul rilievo che la violazione in questione riguarda norme poste a tutela del lavoratore, essendo - la regolarizzazione - richiesta per poter garantire allo stesso condizioni di lavoro ed in genere di vita adeguate.
Inoltre, correttamente, si esclude che in casi di assunzione del lavoratore irregolare “in nero”, l’illegittimità riguardi l’oggetto del contratto, oggetto che è e resta la prestazione di lavoro, la quale deve essere retribuita.
Pertanto, oltre alla retribuzione, il datore di lavoro è tenuto anche al versamento regolare dei contributi corrispondenti al salario corrisposto.



(1)L’art. 2126 C.C. recita precisamente: Prestazione di fatto con violazione di legge.
La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.
Sa il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.



Avvocato Enrico Candiani
con la collaborazione di Avv. Lorena Uboldi

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