Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Inps e permesso di soggiorno
Vanno versati ad Inps i contributi anche per i lavoratori senza permesso di soggiorno
La Corte di Cassazione interviene per la prima volta in tema di obblighi contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume un clandestino senza dichiararlo. Con la sentenza 26 marzo 2010, n. 7380, la suprema Corte ha deciso del caso di un imprenditore che teneva alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, chiaramente “in nero” e che a seguito di una verifica ispettiva da parte dell’INPS, aveva opposto all’ente previdenziale che contestava il mancato pagamento dei contributi, l’inapplicabilità dell’obbligo contributivo alla posizione del lavoratore irregolare. La Corte ha, invece, ritenuto comunque sussistente l’obbligo contributivo del datore di lavoro, facendolo direttamente dipendere dall’obbligo retributivo a favore del lavoratore. In sostanza, sebbene la mancanza del permesso di soggiorno renda il rapporto di lavoro instaurato illecito penalmente e dunque nullo, ciò non esclude l’applicazione dell’art. 2126 del Codice Civile (1). La Corte ritiene applicabile per intero detto articolo sul rilievo che la violazione in questione riguarda norme poste a tutela del lavoratore, essendo - la regolarizzazione - richiesta per poter garantire allo stesso condizioni di lavoro ed in genere di vita adeguate. Inoltre, correttamente, si esclude che in casi di assunzione del lavoratore irregolare “in nero”, l’illegittimità riguardi l’oggetto del contratto, oggetto che è e resta la prestazione di lavoro, la quale deve essere retribuita. Pertanto, oltre alla retribuzione, il datore di lavoro è tenuto anche al versamento regolare dei contributi corrispondenti al salario corrisposto.
(1)L’art. 2126 C.C. recita precisamente: Prestazione di fatto con violazione di legge. La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Sa il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Avvocato Enrico Candiani con la collaborazione di Avv. Lorena Uboldi
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