Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Cessione di azienda frazionata
I singoli atti con cui di fatto si cede una azienda vanno tassati proporzionalmente
La Corte di Cassazione nella sentenza 16 aprile 2010 n. 9163 ha stabilito che deve essere qualificato come cessione di ramo d’azienda l’atto di trasferimento di una quota indivisa di un complesso immobiliare, cessione che, inserita in una serie negoziale, rappresenti di fatto una parte degli atti con i quali si effettua una cessione di azienda. Anche la cessione di beni che di per sé non sono definibili come “produttivi” può costituire cessione d’azienda. Ribadisce insomma che, al fine di applicare alla cessione in questione le imposte indirette (e quindi il registro in misura proporzionale), sia sufficiente l’attitudine potenziale del bene venduto ad inserirsi in una attività di impresa. Il caso. Due imprese avevano posto in essere un atto di compravendita immobiliare, avente ad oggetto la cessione di una quota indivisa di un immobile utilizzato come stabilimento balneare. Secondo gli organi di accertamento, tale atto di compravendita si inseriva in una serie di atti negoziali attraverso i quali si era di fatto ceduta l’intera azienda. A mente il disposto dell’art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72, ed applicando il principio di alternatività fra IVA ed imposta di registro (art. 40 del DPR 131/86), la cessione di azienda 8°, in questo caso, di parte di azienda) sconta l’imposta di registro proporzionale. Secondo la Cassazione, chiamata a chiudere la vertenza, al fine di applicare correttamente l’imposta di registro è necessario operare un accurato esame del complesso degli atti compiuti dalle parti, onde accertare la reale volontà delle parti stesse, e verificare pertanto se i singoli atti di cessione rappresentino, di fatto, una cessione di azienda in forma frazionata.
Enrico Candiani
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