Via Gavinana 6
21052 Busto Arsizio
Tel: 0331/634132
Fax: 0331/679422
C.f. CNDNRC65H21B300S
P.Iva: 01606100129

Pagina Principale
Lo staff
Materie Trattate
Chi siamo
Utilità - Iscrizioni - Area Riservata
Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
1, 1 1970
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010
.

Tv on demand e diritto di distribuzione



L^autore di una prestazione artistica che abbia concesso i diritti per la trasmissione via televisiva non può impedire la trasmissione del medesimo video in forma on demand via internet


Con la sentenza n. 4559 del 14.4 2010 il tribunale di Milano ha statuito che la trasmissione mediante Tv “on demand” delle prestazioni artistiche di un artista costituisce una forma di comunicazione analoga alla trasmissione radiotelevisiva, ragion per cui non è necessaria un’espressa contrattazione dei diritti d’autore su tale forma di distribuzione.
Il fatto.
La società Fastweb S.p.a. trasmetteva mediante l’utilizzo del proprio sistema Tv on demand le puntate degli spettacoli televisivi “Studio Uno”; “Milleluci” “Teatro 10” e “Sabato Sera” , già trasmesse da Rai Click S.p.a e tratti dagli archivi Rai composti dagli spettacoli prodotti dalla medesima e di sua proprietà. La celebre cantante Mina citava in giudizio Fastweb S.p.a., Rai Click e Rai per accertare e dichiarare la violazione dei diritti d’autore a lei spettanti in forza della propria qualifica di interprete esecutrice e pertanto per veder condannare le società convenute per i danni subiti in conseguenza della violazione di tali diritti. Fastweb, Rai Click e Rai si costituivano in giudizio chiedendo che le domande formulate dall’attrice fossero rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto
Con la sentenza del 14 aprile 2010 il tribunale di Milano ha respinto la domanda di Mina, condannandola, previa compensazione nella misura del 50 %, alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata.
Dal punto di vista giuridico, la progressione logica seguita dai Giudici è così riassumibile:

- a) le prestazioni artistiche furono eseguite da Mina in funzione di una loro radiodiffusione,
- b) il contratto firmato dalla cantante ai tempi della registrazione prevedeva espressamente la cessione dei diritti per tale scopo e la comunicazione in video-on-demand sulla rete internet equivale a una forma di radiodiffusione, ragion per cui Mina oggi non può avocare a sé un “diritto speciale” per lo streaming internet trattandosi semplicemente di una nuova modalità di distribuzione dei contenuti resa possibile dallo sviluppo delle tecnologia.

La sentenza è sintomatica dell’odierna tendenza alla costante erosione dei diritti degli autori, i quali vengono sempre più confinati in una posizione subalterna nei confronti di chi acquisisce il titolo per sfruttarne le opere.
In tal senso l’aspetto certamente più interessante della decisione dei Giudici di Milano è l’accento posto sull’irrilevanza del mezzo tecnologico che realizza la veicolazione dei contenuti protetti: poco importa, in altri termini, che il video-on-demand sia fruibile, tecnicamente, via cavo, via satellite o via server internet, l’importante è che non sia concessa la possibilità di creare una copia digitale della prestazione artistica, non ricorrendo più in tal caso un’ipotesi di diffusione – anzi, comunicazione di contenuti - ai sensi dell’art.80 comma 2 lett c) L.d.a.
Naturalmente, sul piano tecnico, è di gran lunga discutibile che la diffusione di video “on demand” non consenta la creazione di copie del video stesso, quantomeno allo stato dell’arte, e ciò rende quantomeno discutibile il principio espresso dal Giudici Milanesi

Dottor Marco Reguzzoni
con la supervisione dell'avvocato Enrico Candiani


- I video pubblicati dallo studio
Articoli 2000-2005
Articoli 2006-2008
Articoli 2009
Articoli 2011
Articoli 2012
Articoli 2013
Articoli 2014
Articoli 2015
Articoli 2016
Articoli 2017-18
Articoli 2019
Articoli 2020