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Costituzione in giudizio: termine massimo



In caso di pluralità di convenuti in giudizio, il termine per la costituzione della parte attrice decorre dalla prima notifica e non dalla ultima


Con la sentenza n.10864 del 18 maggio 2011 le Sezioni Unite Civili, sulla scia di una copiosa giurisprudenza che aveva delineato un quadro sufficientemente chiaro ma non ancora dirimente, hanno per così dire “blindato” il principio fondamentale per cui in caso di notificazione ad una pluralità di parti, il termine per costituirsi in giudizio che l'attore, ai sensi dell'art. 165 c.p.c. o l'impugnante, ex art. 347 c.p.c., deve obbligatoriamente rispettare è di dieci giorni dalla PRIMA notificazione, e non dall'ultima.
Alla raffinata ed acuta ordinanza della Sezione Terza Civile n.18156 del 5 agosto con la quale veniva sollecitata la revisione dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione della decorrenza del termine per la costituzione in giudizio in caso di notifica a più soggetti convenuti, le Sezioni Unite hanno quindi replicato aderendo all’orientamento restrittivo introdotto dalla fondamentale sentenza della Suprema Corte n.6481 del 16 luglio 1997, a cui si erano già uniformate le pronunce n.15007 dell'8 ottobre 2003, n.17420 del 18 novembre 2003, n.18950 del 1° settembre 2006, n.17958 del 24 agosto 2007, n.1310 del 25 gennaio 2010.
Il punto controverso che aveva fatto sorgere più di un dubbio in giurisprudenza tanto da condurre a decisioni accoglienti il diverso orientamento più estensivo (su tutte ricordiamo Cassazione Sez. Terza n°718 del 18 gennaio 2001) riguarda l’interpretazione che deve essere attribuita all'art. 165 c.p.c. il quale, mentre al primo comma fissa in dieci giorni dalla notificazione della citazione il termine per la costituzione in giudizio dell'attore, al secondo comma si limita a prescrivere che, in caso di notifica a più persone, l'originale della citazione debba essere inserito nel fascicolo d'ufficio entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
A supporto della tesi restrittiva la Cassazione pone innanzitutto una semplice osservazione del dettato letterale della norma: prescrivere l'inserimento dell'originale nel fascicolo di parte dell'attore presuppone infatti un fascicolo in cui inserire l'atto, già depositato e quindi un giudizio già iscritto a ruolo. Opinando altrimenti, il secondo comma diverrebbe sostanzialmente superfluo. Inoltre – osserva sempre la Corte – la costituzione, mediante copie non autentiche (le c.d. veline), non determina alcuna illegittimità considerato che il perfezionamento della notificazione non è requisito necessario per la costituzione in giudizio dell’attore che può certamente procedervi dopo aver consegnato l’originale della citazione all’ufficiale giudiziario. Infine, a suggello definitivo della tesi, la Corte allega pure una motivazione di natura puramente garantistica: il convenuto ha diritto di conoscere, quanto prima possibile, se l’attore si sia costituito in giudizio al fine di stabilire le opportune strategie difensive. In questa ottica – in un giudizio con una pluralità di parti - è superfluo per il convenuto, di norma, che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.
Il revirement della Sezioni Unite, avendo posto fine ad una questione dibattuta da tempo ormai immemorabile (la prima sentenza a sezioni semplici della Corte risale addirittura al 1958!), è certamente da accogliere positivamente. Dubbi permangono però sulle motivazioni della decisione in quanto è fondato il timore che sotteso all’intervento non vi sia nient’altro che l’esigenza di sfrondare l’accumulo di contenzioso con metodi surrettizi. Dall’accoglimento della tesi rigorosa non sembra infatti conseguire un reale ed effettivo beneficio al sistema tanto più se si considera che obbligando l'attore ad eseguire la costituzione in giudizio senza il sincronico deposito dell'originale dell'atto di citazione - stanti i tempi biblici di restituzione dell'organo di notificazione - si da luogo ad una costituzione in giudizio certamente lacunosa.

Dott. Marco Reguzzoni


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