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Articoli anno 2011

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Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
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Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
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Nuova unione di fatto: stop al mantenimento



Cessa l’obbligo di mantenimento dell’ex coniuge se questi ha intrapreso una nuova unione stabile e duratura


Con sentenza numero 17195 depositata l’11 agosto 2011, la Prima sezione civile della Cassazione ha innovato il proprio orientamento in materia di assegno divorzile nel caso in cui il coniuge beneficiario dell’assegno inizi una forma di convivenza stabile con altra persona.
Il requisito essenziale richiesto dalla Corte è proprio la stabilità della nuova relazione. In altre parole, non è sufficiente la mera sussistenza di una nuova relazione o convivenza, ma occorre che la relazione abbia caratteristiche di stabilità tali da far apparire la nuova unione come una famiglia di fatto.
In tal caso, cessa il dovere dell’ex coniuge di continuare a mantenere (nel caso) la ex moglie che abbia creato una nuova stabile unione.
Nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, la donna, beneficiaria dell’assegno divozile, aveva intrapreso una nuova unione di fatto e da detta unione erano anche nati dei figli. Il nuovo compagno si prendeva cura della donna, sicchè, secondo il ragionamento della Corte, viene a cessare il dovere dell’ex marito di provvedere al mantenimento della ex moglie, anche se il nuovo menage familiare abbia un tenore di vita inferiore a quello precedente.

Avvocato Enrico Candiani


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