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Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato



La denominazione “cioccolato puro” viola il diritto dell’unione europea


Con la sentenza del 25 Novembre 2010 nella causa C- 47/2008 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la Repubblica Italiana prevedendo la possibilità di completare con l’aggettivo “puro” la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolata che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2000/36 relativa di prodotti di cacao e cioccolata destinati all’alimentazione umana e alla direttiva 2000/13 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. La Corte, in particolare, ha dichiarato che la normativa italiana introducendo la denominazione di vendita “cioccolato puro” ha configurato dicitura idonea a ledere il diritto del consumatore ad un’informazione corretta, imparziale ed obiettiva.

Le due direttive, vagliate insieme nel loro collegato disposto, avevano stabilito che per i prodotti di cioccolato era consentita l’aggiunta di taluni grassi vegetali diversi dal burro di cacao ma solo entro i limiti del 5 %, ed ove effettivamente fossero stati aggiunti tali ingredienti, che la relativa etichettatura contenesse la specifica dizione: “contiene altri grassi vegetali oltre il burro di cacao”. Invece se il prodotto conteneva unicamente burro di cacao, l’etichettatura e le relativa modalità di realizzazione dovevano comunque poter garantire un’informazione corretta, imparziale ed obiettiva. Nell’attuazione di queste disposizioni tramite la legge quadro n. 39/2002 e il successivo decreto legge 2003 n. 178, l’Italia aveva previsto una distinta indicazione a seconda che il bene fosse prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao oppure no: nel primo caso l’etichetta doveva contenere la dizione “cioccolato” mentre nel secondo poteva essere utilizzata la dizione di “cioccolato puro” sia nell’etichettatura che nelle denominazioni di vendita.

La Commissione Europea, rilevando su questo punto l’incompatibilità della normativa di attuazione in quanto potenzialmente ingannevole nei confronti del consumatore, avviava la procedura di inadempimento previsto dall’art. 226 CE nei confronti della Repubblica Italiana. Le autorità italiane, pur dimostrandosi disponibili a modificare la disciplina nazionale, rimanevano di fatto inerti. Seguiva il ricorso da parte della Commissione Europea alla Corte di Giustizia.

In via preliminare i Giudici Europei hanno ammonito ricordando che il legislatore comunitario ha previsto per l’aggiunta di grassi vegetali ai prodotti di cioccolato non l’impiego di denominazioni differenti, bensì la presenza di informazioni supplementari sull’etichetta. In questa maniera l’Unione Europea ha voluto realizzare un’armonizzazione completa delle denominazioni di vendita dei prodotti di cioccolato finalizzata a garantire l’unicità del mercato interno. Ciò chiarito la Corte ha ribadito che questa disciplina non prevede né la denominazione di vendita “cioccolato puro”, né l’introduzione di una siffatta denominazione da parte di un legislatore nazionale. Pertanto, la normativa italiana risulta chiaramente in contrasto con il sistema della denominazione di vendita istituito dal diritto dell’Unione. Non solo, disporre che taluni prodotti di cioccolato, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possano riportare nell’etichettatura il termine puro abbinato al termine cioccolato è denominazione idonea ad indurre in errore il consumatore in quanto si prevedono due diverse denominazioni di vendita per designare in sostanza il medesimo prodotto. Allo scopo - secondo la Corte - sarebbe sufficiente l’inserimento in una parte dell’etichetta di un’indicazione neutra ed obiettiva che informi i consumatori dell’assenza nel prodotto di sostanze grasse vegetali dal burro di cacao. Così stando le cose la Corte ha concluso dichiarando la normativa italiana in contrasto al diritto dell’Unione anche perché lesiva del diritto del consumatore ad un’informazione corretta, imparziale, obiettiva.

Non può negarsi che tale decisione, di carattere fortemente politico, non tenga in nessun conto il fatto che, a contrario, proprio la genericità della dicitura prevista dalla direttiva Europea con riferimento al cioccolato contenente altri grassi, non appaia idonea a garantire una corretta informazione del consumatore, mirando invece a tutelare le multinazionali che fanno uso di prodotti di qualità certamente inferiore, come quelli contenenti grassi aggiunti, a scapito dei produttori di cioccolato che non usano grassi aggiunti.
Non possiamo, in questo caso, che rimarcare come le istituzioni europee non manchino di giudicare le vertenze con occhio strabico, generalmente a tutela dei paesi del nord Europa e a discapito della qualità dei prodotti alimentari Italiani.

Dott. Marco Reguzzoni
con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani


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