Articoli anno 2011
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Scritture private: hanno sempre valore ?
Valore probatorio delle scritture private: il problema della disciplina processuale delle scritture provenienti da terzi estranei al giudizio
La Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite del 23 Giugno 2010 n. 15169 ha stabilito che le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non dovendosi applicare la disciplina sostanziale di cui al’art. 2702 C.c. né quella processuale di cui all’art. 214 C.c. atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore è puramente indiziario e in quanto tali possono contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti dal processo.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha dato quindi una soluzione al problema a lungo dibattuto in giurisprudenza e in dottrina concernente le modalità con cui la parte, contro la quale la scrittura di un terzo estraneo al processo è stata prodotta in giudizio come fonte di prova, debba contestarne la provenienza /paternità al fine di escluderla dal processo. Nell’occasione la Suprema Corte ha poi espresso il proprio parere su quale sia l’efficacia probatoria di un tale documento.
Il caso alla base della vicenda giudiziaria conclusosi con la pronuncia delle Sezioni Unite era nato dall’azione giudiziaria di un soggetto che aveva citato in giudizio un’impresa al fine di vederla condannata al pagamento del corrispettivo a saldo di una prestazione già effettuata e solo parzialmente pagata. L’impresa convenuta in giudizio, contrastando con la pretesa, aveva prodotto agli atti un documento sottoscritto dal rappresentante dell’attore dal quale si desumeva che il corrispettivo pattuito era di molto inferiore rispetto a quanto domandato in giudizio. Proprio sulla base di quel documento, il giudice del merito aveva rigettato la domanda, reputandone tardivo il disconoscimento dell’efficacia probatoria fatto dalla società che agiva in giudizio.
La Corte d’Appello aveva, in seguito, confermato la decisione che per l’effetto era stata successivamente impugnata in Cassazione dall’originale attore.
In risposta al quesito rivolto dalla seconda sezione della S.C., le Sezioni Unite hanno stabilito - componendo così il contrasto sorto nelle sezioni semplici in merito all’efficacia probatoria delle scritture private provenienti dai terzi - che alle stesse non può essere attribuito indistintamente lo stesso grado di incidenza processuale: il Giudice deve infatti procedere di volta ad una valutazione in concreto della loro natura. In ragione della loro portata sostanziale le scritture private potranno così dividersi:
- qualora si tratti di scritture che hanno un intrinseco grado di attendibilità, quantomeno sostanziale, come nel caso del testamento olografo e dei titoli cambiari, sarà necessario la querela di falso (procedura lunga e complessa) per contestarne la valenza probatoria.
- qualora, per contro, le scritture non siano dotate di tale intrinseca attendibilità, sarà sufficiente una loro formale contestazione e il giudice non potrà tenerne conto ove la loro attendibilità non risulti confermata da ulteriori elementi processuali.
In applicazione a questi principi, la sentenza in esame è giunta a rigettare il ricorso in quanto il documento originariamente prodotto in giudizio dal convenuto proveniva da un procuratore della parte attrice e quindi da un soggetto che era formalmente terzo estraneo rispetto alla lite, ma d’altra parte era sostanzialmente assimilabile alla parte stessa, di cui appunto era rappresentante.
Conseguentemente l’attore, allo scopo di poter inficiare l’efficacia probatoria del documento, avrebbe dovuto proporre querela di falso, non essendo sufficiente una semplice contestazione della veridicità del documento. Non essendo stata proposta querela, le conclusioni cui erano giunte le autorità giudicanti nei precedenti due gradi di giudizio potevano dirsi quindi ben fondate.
Ora, pur apprezzando lo sforzo delle Sezioni Unite, rimangono sulla tappeto ancora ampi coni d’ombra. Infatti se da un lato l’assunto di riconoscere una qualche valenza probatoria alle scritture provenienti dai terzi - rispetto cui sia dimostrata la veridicità - ha certamente ben più di un fondamento, dall’altra è difficile stabilire a priori quali siano le ipotesi in cui sussisterebbe quell’intrinseco “grado di attendibilità” del documento del terzo idoneo a conferirgli un valore privilegiato ed una forza processuale superiore alle altre scritture private provenienti dai terzi estranei al giudizio. Il tutto, in danno del principio di certezza del diritto.
Il problema maggiore tuttavia è insito nello stesso iter logico seguito dalla Corte nel dipanare la questione: la stessa manca infatti di operare la fondamentale distinzione fra efficacia di un documento rispetto alla sua provenienza ed efficacia rispetto al thema probandum del giudizio.
Detta distinzione riveste importanza fondamentale in quanto anteriormente ad ogni disquisizione teorica risulta certamente prioritario stabilire quale sia l’efficacia probatoria di un documento sia in relazione alla sua provenienza, sia in relazione al thema probandum, ferma in ogni caso la verifica circa l’ammissibilità o meno nel processo del documento.
Dal punto di vista meramente pratico invece è certamente consigliabile che il soggetto in danno del quale è stato prodotto un documento ne contesti immediatamente l’ammissibilità quale fonte di prova e pure la provenienza entro la prima udienza o difesa successiva alla sua produzione.
Qualora poi un simile disconoscimento non sia idoneo a gravare l’altra parte dell’onere di instaurare un procedimento di verificazione (ad esempio, nel caso in cui si contesti il contenuto del documento e non la provenienza da parte di chi appare il sottoscrittore), il soggetto interessato dovrà proporre querela di falso. Tutto ciò risulta estremamente opportuno nell’ottica di salvaguardare gli interessi della parte processuale rispetto agli automatismi creati da di una giurisprudenza che, pur alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, risulta ad oggi ancora poco certa e comprensibile.
Dott. Marco Reguzzoni
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