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Articoli anno 2011

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Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011
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Software: limiti di protezione 14, 7 2011
Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
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Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
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Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011
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Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011
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Condominio: stop ai morosi in bacheca



Non è possibile pubblicare in una bacheca posta in androne del palazzo i nomi dei condomini morosi al pagamento delle spese condominiali


Con ordinanza 186 del 4 gennaio 2011, la Suprema Corte ha posto – confermando un precedente orientamento – precisi limiti alla trasmissione dei dati dei condomini a terze persone.

In particolare ha sancito il seguente principio di diritto.

La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino;
pertanto - fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice

Avvocato Enrico Candiani


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