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Articoli anno 2011

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Medico: risponde dei danni da farmaco



Il medico deve informare il paziente dei rischi delle terapie, anche per il caso in cui la terapia poi venga prescritta da terzi medici.


Stabilisce la Suprema Corte che la responsabilità professionale del medico - quand’anche il professionista si limiti alla diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenere il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale. Il che significa che a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico ad essere gravato dell'onere della prova di avere adempiuto tale obbligo.


Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 11005/11, con la quale ha rigettato il ricorso di un medico veneziano, condannato in appello al risarcimento del danno per responsabilità professionale poiché, sbagliando la diagnosi, ha prescritto al paziente l’assunzione un farmaco che ha procurato a quest’ultimo gravi problemi alla vista.

Il professionista ha tentato, invano, di dimostrare che nessuna prova era stata fornita circa il fatto che la maculopatia di cui il paziente si era malato a seguito dell’assunzione del farmaco prescrittogli, fosse effettivamente dovuta all’assunzione del farmaco stesso.

La Suprema Corte ha evidenziato che il medico non ha mai posto in discussione né l’affezione da parte dell’attore alla maculopatia né il rapporto tra la malattia e l’assunzione dello specifico farmaco prescritto, precisando che la derivazione causale in questione era stata pienamente dimostrata dalla documentazione prodotta dall’attore.

Con la conseguenza che, provato il nesso di causalità fra l’effetto dannoso del farmaco e la prescrizione dello stesso da parte del medico, il medico stesso non poteva in alcun modo venir sollevato dalle proprie responsabilità. Nel caso, poiché non era stato provato che al paziente fosse stato richiesto il consenso informato per il tipo di terapia prescrittagli, il medico è stato dichiarato responsabile. Lo stesso, insomma, avrebbe dovuto informare il paziente dei rischi da trattamento, anche per il caso in cui il trattamento venisse prescritto da altro medico.

Quanto stabilito, il medico è stato condannato a risarcire il danno e a rifondere le spese relative al giudizio di Cassazione.


Dottoressa Nicoletta Stagni
con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani


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