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Articoli anno 2011

Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011
Lecito offendere se provocati 5, 9 2011
Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011
Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011
Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011
Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011
Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011
Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011
Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011
Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011
Software: limiti di protezione 14, 7 2011
Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011
Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011
Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011
Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011
Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011
Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011
Rumori molesti 22, 2 2011
Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011
Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011
Diritto di immagine 27, 1 2011
Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011
Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011
Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011
Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011
Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011
Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011
Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Design e tutela penale



La tutela penale è applicabile anche ai prodotti di design


Con la sentenza n. 6254 del 21 Febbraio 2011 la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che commercializzare prodotti di design non originali, a prescindere dal marchio eventualmente apposto sugli stessi, può costituire reato ai sensi dell’art. 517 C.p.

In sede di motivazione, la Corte ha preliminarmente chiarito che la disposizione richiamata (“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto è punito, se il fatto è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”) non tutela, quale bene giuridico, uno specifico interesse dei produttori o dei consumatori, ma piuttosto quello generale attinente all’ordine economico poiché la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione effettiva e non meramente potenziale degli scambi commerciali.
Posto tale assunto, la Corte ha rilevato che la norma in questione può applicarsi anche in relazione ai prodotti individuabili come “oggetti di design” in quanto la stretta correlazione tra aspetti industriali e sensibilità artistica dell’autore permette agli stessi di acquisire un proprio segno distintivo che ne consente l’esatta individuazione, e conseguentemente garantisce la loro originalità e provenienza da un determinato produttore.

La decisione della Corte di Cassazione ha una rilevante portata innovativa in quanto riconosce tutela all’oggetto di design di per sé indipendentemente dalla presenza di marchi o segni sul prodotto, quale prodotto caratterizzato o dal particolare profilo estetico o dalle singolari caratteristiche funzionali o dalle particolari metodologie di lavorazione e produzioni applicate.
Nel caso in discussione la Corte ha ritenuto rientrante in tale tipologia l’oggetto di arredamento appositamente creato da un determinato autore, ancorchè conosciuto nell’ambito di un determinato settore, quale per l’appunto quello dell’arredamento.


Dott. Marco Reguzzoni


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