Articoli anno 2011
Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011 Lecito offendere se provocati 5, 9 2011 Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011 Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011 Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011 Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011 Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011 Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011 Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011 Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011 Software: limiti di protezione 14, 7 2011 Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Design e tutela penale 30, 6 2011 Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011 Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011 Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011 Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011 Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011 Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011 Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011 Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011 Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011 Rumori molesti 22, 2 2011 Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011 Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011 Diritto di immagine 27, 1 2011 Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011 Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011 Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011 Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011 Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011 Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011 Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Separazione di coniugi e comodato
La suocera ha diritto alla restituzione della casa assegnata alla ex nuora
La Suprema Corte, con sentenza n. 4917/2011, ha affrontato la questione relativa al conflitto tra la richiesta di cessazione del rapporto di comodato, con conseguente condanna al rilascio dell’immobile, e provvedimento giudiziale di assegnazione dello stesso quale casa famigliare a seguito di separazione fra coniugi. Nel caso di specie, una donna aveva concesso al figlio e alla nuora, in comodato ad uso gratuito, un immobile di sua proprietà perché venisse adibito a casa familiare. Successivamente, tra il figlio e la nuora interveniva sentenza di separazione con la quale veniva attribuito a quest’ultima il diritto di assegnazione della casa familiare, in quanto affidataria del figlio nato dal matrimonio. In seguito, l’anziana signora proponeva domanda giudiziale diretta ad ottenere la cessazione del rapporto di comodato dell’immobile, concesso al figlio ed alla nuora, e la condanna di quest’ultima al rilascio dell’immobile stesso. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello accoglievano la domanda proposta dalla donna. La nuora proponeva ricorso avanti la Suprema Corte, lamentando di essere stata erroneamente condannata al rilascio dell’immobile, considerata l’esistenza di provvedimento giudiziale di assegnazione dello stesso quale abitazione coniugale. La Corte di Cassazione respingeva il ricorso, precisando che, una volta chiarito cha la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione a favore di un di essi ad abitare la casa stessa, emesso nei limiti normativi di cui all’art.155, 4 comma, c.c. non è opponibile al comodante allorché, come nella specie, lo stesso chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell’art.1809, comma 2, c.c.. Questa pronuncia riprende l'orientamento più risalente della giurisprudenza, secondo il quale la disciplina dell'immobile concesso in comodato è prevalente rispetto all'assegnazione della casa coniugale. Così, infatti, già hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione civile in passato: “Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.” (SS.UU. Cass.Civ. sent. n. 13603 del 21.07.2004). (vd. anche sent. n. 9253 del 04.05.2005).
Dottoressa Nicoletta Stagni
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