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Articoli anno 2011

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Separazione di coniugi e comodato



La suocera ha diritto alla restituzione della casa assegnata alla ex nuora


La Suprema Corte, con sentenza n. 4917/2011, ha affrontato la questione relativa al conflitto tra la richiesta di cessazione del rapporto di comodato, con conseguente condanna al rilascio dell’immobile, e provvedimento giudiziale di assegnazione dello stesso quale casa famigliare a seguito di separazione fra coniugi.
Nel caso di specie, una donna aveva concesso al figlio e alla nuora, in comodato ad uso gratuito, un immobile di sua proprietà perché venisse adibito a casa familiare.
Successivamente, tra il figlio e la nuora interveniva sentenza di separazione con la quale veniva attribuito a quest’ultima il diritto di assegnazione della casa familiare, in quanto affidataria del figlio nato dal matrimonio.
In seguito, l’anziana signora proponeva domanda giudiziale diretta ad ottenere la cessazione del rapporto di comodato dell’immobile, concesso al figlio ed alla nuora, e la condanna di quest’ultima al rilascio dell’immobile stesso.
Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello accoglievano la domanda proposta dalla donna.
La nuora proponeva ricorso avanti la Suprema Corte, lamentando di essere stata erroneamente condannata al rilascio dell’immobile, considerata l’esistenza di provvedimento giudiziale di assegnazione dello stesso quale abitazione coniugale.
La Corte di Cassazione respingeva il ricorso, precisando che, una volta chiarito cha la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione a favore di un di essi ad abitare la casa stessa, emesso nei limiti normativi di cui all’art.155, 4 comma, c.c. non è opponibile al comodante allorché, come nella specie, lo stesso chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell’art.1809, comma 2, c.c..
Questa pronuncia riprende l'orientamento più risalente della giurisprudenza, secondo il quale la disciplina dell'immobile concesso in comodato è prevalente rispetto all'assegnazione della casa coniugale.
Così, infatti, già hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione civile in passato:
“Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.” (SS.UU. Cass.Civ. sent. n. 13603 del 21.07.2004). (vd. anche sent. n. 9253 del 04.05.2005).

Dottoressa Nicoletta Stagni


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