Articoli anno 2011
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Software: limiti di protezione
La interfaccia grafica di un programma non è software in senso giuridico e quindi non è protetta di per se
Con la sentenza del 22 dicembre 2010 nella causa C 393/09, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore (software) non può considerarsi una forma di espressione di tale programma, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e pertanto è esclusa dalla tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore risultante da tale direttiva.
Il quesito posto dalla Corte Suprema amministrativa della Repubblica Ceca concerneva per l’appunto la proteggibilità come parte del software delle interfacce cioè delle“parti del programma per elaboratore che assicurano l’interconnessione e l’interazione fra tutti gli elementi del software e dell’hardware con altri software e hardware e con gli utenti per consentirne il pieno funzionamento”. In particolare, i giudici Cechi si chiedevano se poteva riconoscersi un contributo creativo degno di tutela per lo studio e realizzazione di icone e di simboli visibili sullo schermo, di finestre o di menu a tendina che rendono possibile l’interazione tra il programma e l’utente, interazione che può consistere nella semplice diffusione di informazioni ma può anche consentire all’utente di comunicare istruzioni al programma per elaboratore utilizzando comandi.
In merito, la Corte di Giustizia ha chiarito che la Direttiva 91/250, oggi codificata nella Direttiva 2009/24, contempla sì anche il materiale preparatorio che viene usato per la sua progettazione e realizzazione di un software, ma solo a condizione che abbia natura tale da consentirne la realizzazione. Per tal ragione sono tutelati dal diritto d’autore solo il codice sorgente, scritto dal programmatore in un linguaggio di programmazione di alto livello cioè composto da parole comprensibili all’uomo ma non direttamente eseguibile dalla macchina, e il codice oggetto, compilato e quindi tradotto in un linguaggio in forma binaria comprensibile dalla macchina e quindi eseguibile da essa. I due codici rappresentano l’espressione concreta dell’idea del programmatore ed è questa la ragione per cui sono tutelati. L’interfaccia grafica invece, non consentendo di riprodurre il software ma costituendo solo un elemento mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità, non può essere protetta come forma di espressione del software avendo per lo più uno scopo pratico tant’è che, al contrario di ogni altra forma di espressione di un software, la sua riproduzione non comporterebbe la riproduzione del programma per elaboratore stesso.
In conclusione è da escludersi che le interfacce rientrino nel concetto di software tutelato; tutt’al più esse potranno beneficiare di tutela in quanto opere ma solo se rappresentino un risultato della creazione intellettuale dell’autore avente il carattere di originalità.
Dott. Marco Reguzzoni
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