Elenco articoli giuridici dello studio legale avvocato Enrico Candiani anno 2016
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Il minore deve essere collocato presso il genitore meno ^litigioso^



Il minore deve essere collocato presso il genitore che garantisce il rispetto dell’ex e il mantenimento dei rapporti con quest'ultimo.


La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 3331/2016 ha affermato che il minore debba essere collocato presso il genitore che garantisce il rispetto dell’ex e il mantenimento dei rapporti con quest'ultimo.

La ratio di tale pronuncia risiede nel prevalente interesse del minore che ha diritto a crescere in un luogo sereno e favorevole per il suo sviluppo psico-fisiologico.

Pur non trattandosi di regola generale, nella maggior parte dei casi, i Giudici preferiscono collocare il minore presso il coniuge che continua a risiedere in quella che viene definita la “casa familiare”, in modo da evitare che il minore subisca un distacco dal luogo in cui è cresciuto fino a quel momento. Tuttavia, se ciò non corrisponde all’interesse del minore, il Giudice può disporre una collocazione diversa per il minore.

Infatti, con la precitata sentenza, la Corte si pronunciava sul ricorso di un padre, promosso contro la decisione della Corte d’Appello che aveva preferito collocare il figlio presso la madre, assegnandole la casa familiare e disponendo un contributo a suo carico per il mantenimento del bambino, in quanto ritenuta tra i due il coniuge meno “litigioso” e più rispettoso dell’altro.

Nel caso di specie, subito dopo il parto, la madre, a causa di depressione post partum, aveva manifestato squilibri tali da rendere necessario un percorso terapeutico e riabilitativo presso una struttura. Il minore dunque aveva trascorso i primi anni di vita con il padre presso l‘abitazione della nonna paterna, in assenza della madre.
A termine di tale percorso, la donna tornava presso la casa familiare, ma lo stato di litigiosità e di conflitto tra i genitori era tale da determinarne la separazione, all’esito della quale il Giudice decideva – appunto – per la collocazione del bambino presso la madre.

Il padre dunque lamentava il fatto che il bambino aveva trascorso i primi anni di vita con il papà, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che riconosceva le migliori qualità genitoriali del padre.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha ampiamente evidenziato le difficoltà e i disagi psichici affrontati dalla donna durante la gravidanza e nella prima fase di vita del minore, ma, nonostante ciò, ha comunque ritenuto che la capacità della madre di garantire il rispetto dell’altro genitore, e dunque il contenimento di conflitti tra i genitori e, di conseguenza, un più equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, costituisse un elemento prevalente ai fini del collocamento del bambino. Ciò, anche sulla base della consulenza tecnica e delle certificazioni mediche prodotte in giudizio, le quali hanno rilevato come la donna abbia superato i problemi sofferti in gravidanza e nel post partum.

Pertanto, l’atteggiamento fortemente litigioso e conflittuale del padre, oltre che irrispettoso nei confronti della madre, è stato ritenuto dalla Corte atteggiamento non favorevole per un sereno sviluppo psico-fisico al minore e per un’educazione corretta dello stesso.

Quindi, sebbene il bambino avesse trascorso i primi anni di vita con il padre lontano dalla madre, la condotta tenuta da quest’ultima è stata ritenuta più idonea dell’uomo al fine di tenere presso di sé il minore, preservando, nonostante il rigetto del ricorso, il diritto del padre all’affidamento condiviso.

A seguito di separazione personale, lo stato di cd. “litigiosità” tra i genitori costituisce un fattore determinante per la decisione del Giudice ai fini della collocazione del minore presso un genitore piuttosto che l’altro: occorre, pertanto, che i genitori imparino a rispettarsi come tali anche quando non si è più una coppia.

Avvocato Claudia Covani


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