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Penale: uso di videoriprese
La videoregistrazione di un fatto va considerata alla stregua della prova documentale, e pertanto è atto ripetibile e non necessita le cautele previste per gli atti irripetibili
Corte di Cassazione Penale, sez.II - Sentenza n. 4400 del 03 febbraio 2016
E’ stata sottoposto al Supremo Collegio un caso relativo all’ utilizzabilità o meno delle immagini tratte da impianti di videosorveglianza, al fine di acquisire la prova di un delitto.
Si è discusso, in particolare, se la copiatura delle immagini, tratte dai supporti magnetici originali, sia o meno accertamento ‘irripetibile’ e quindi necessiti la presenza dei difensori degli indagati.
Il Collegio ha ritenuto - sulla base dell’articolo 234 cod. proc. pen., comma 1 (che prevede espressamente l’acquisizione di documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o altro) - che la videoregistrazione contenente la rappresentazione di un fatto storico va ritenuta prova “documentale” particolare, trattandosi di un documento figurativo non caratterizzato, cioè, dalla scrittura, bensì da immagini aventi carattere ‘testimoniale’, ossia che contengono la descrizione di un fatto, e altresì carattere diretto perché da la descrizione immediata degli avvenimenti.
La videoregistrazione, non essendo una scrittura privata, non è soggetta alle regole imposte dall’art. 2702 cod. civ., che prevede la sottoscrizione dei documenti, mentre la sua autenticità (ossia la correlazione fra: 1) filmato 2)mezzo di registrazione 3) individuazione modalità d’uso dell’apparecchio 4) tempi e luoghi delle riprese 5) assenza di tagli o manipolazioni, ecc.) deve essere accertata caso per caso (Sez. 5, sent. n. 10309 del 18/10/1993, dep. 15/11/1993).
Del tutto diverso è invece il problema sotteso a distinguere, nell’ambito delle operazioni tecniche necessarie per acquisire al processo il filmato, cosa debba intendersi per “rilievi” di cui all’art. 354 cod. proc. pen. e cosa si configuri invece come “accertamento”.
A tal riguardo, rientrano nei rilievi tecnici tutte le attività materiali che, pur richiedendo un grado (più o meno elevato) di capacità tecnica, non comportano la valutazione critica dei risultati di tali attività (si pensi ad esempio al sopralluogo in una scena criminis).
Rientrano, invece, nella categoria degli accertamenti tecnici (cioè frutto di elaborazione critica), l’estrapolazione di fotogrammi non solo a livello fotogramma, ma anche a livello campo da un supporto ed il successivo raffronto di queste immagini con le fotografie di determinati soggetti al fine di accertare la somiglianza fra i soggetti ripresi nelle immagini e eventuali sospettati. (Cass pen., Sez. 2, sent. n. 4523 del 10/11/1992, dep. 27/11/1992).
Al fine di fornire risposta al quesito iniziale, la Suprema Corte ha, inoltre, affrontato il tema della validità scientifica dei risultati di una consulenza o perizia tecnica, affermando che il giudice ha l’onere di verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi d’indagine utilizzati solo qualora essi si presentino come nuovi e sperimentali, e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica (così: Sez. 2, sent. n. 2751 del 16/04/1997, dep. 11/08/1997).
Sulla base di quanto sopra, la Cassazione cataloga le prove da filmato come segue:
- filmati a scopo illustrativo: sono i video che mostrano o presentano situazioni non altrimenti comprensibili per il Giudice (esempio: ripresa della scena del crimine, ricostruzione bi o tridimensionale di un evento senza i sospettati);
- filmato a scopo documentale: sono i video che riprendono fasi temporalmente antecedenti all’interrogatorio di un testimone o di un sospettato;
- filmato a scopo di sorveglianza: sono i video registrati da telecamere costituenti sistemi di controllo di obiettivi sensibili, accessi, zone di interesse militare, luoghi aperti al pubblico.
Ebbene, l’art. 234 cod. proc. pen. richiede che i ‘documenti’ vengano acquisiti in originale, potendosi acquisire copia solo quando l’originale non è recuperabile.
Poiché, tuttavia, l’attuale codice di procedura penale ammette l’acquisizione di prove atipiche, il giudice può ben utilizzare quale elemento di prova anche la copia di un documento, purché idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti (cfr., Sez. 5, sent. n. 10309/1993).
Riguardo alla natura dell’atto, tale operazione, così come la successiva estrapolazione di immagini, viene considerata dalla Corte come ripetibile, e quindi NON necessitante la presenza dei difensori al momento – appunto – della copiatura.
Fra i vari casi possibili, si cita in particolare l’uso di fotografie estratte da riprese eseguite dalla polizia giudiziaria, posto che non sussiste alcuna norma che imponga di particolari cautele formali per l’estrapolazione di singole foto dalla videoregistrazione eseguita dalla stessa Polizia Giudiziaria (Cass. Pen, Sez. 4, sent. n. 1344 del 13/12/1995).
Tale attività di copiatura è considerata nient’altro che una operazione materiale volta a consentire una più diretta e adeguata lettura di un segmento del documento (video) già acquisito, attività di copiatura che non è idonea ad alternarne o comprometterne il contenuto probatorio (Cass. Pen. Sez. 4, sent. n. 22397 del 07/05/2015, dep. 27/05/2015).
Ne consegue che la copiatura e l’acquisizione dei filmati è pienamente efficace nel processo anche se avvenuta senza la presenza dei difensori al momento dell’acquisizione e copiatura stessa.
Avvocato Enrico Candiani
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