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Buche stradali e pedoni
Giro di valzer della Cassazione: anche una buca da diritto al risarcimento del danno !
Tornando su uno dei casi più classici della pratica giudiziaria quotidiana, la Cassazione, con sentenza del 5 settembre 2016, n. 17625, ha accolto il ricorso proposto da un pedone, il quale si doleva di aver subito danni a seguito di una caduta provocata dal fondo irregolare della strada.
La decisione, che andiamo a meglio esaminare, se in punta di diritto pare ineccepibile, sul piano della prassi di fatto si pone in un certo senso in contrasto con l’orientamento rigoristico che la stessa Cassazione ha a più riprese affermato in tema di diritto del danneggiato rispetto alla responsabilità dell’ente gestore delle strade.
Adagiandosi infatti su numerosi precedenti, la difesa del proprietario della strada (un Comune) chiedeva il rigetto in base al fatto che non si poteva ravvisare alcuna pericolosità nello stato dei luoghi. Vi è infatti ampia serie di precedenti della stessa Corte secondo cui - nel caso di danni causati da cose in custodia- quando la cosa fonte del danno sia statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità.
Secondo il pedone, ricorrente in Cassazione, la Corte di merito – che aveva respinto le richieste risarcitorie da lui avanzate nei confronti dell’ ente proprietario della strada su cui era avvenuto il sinistro, la responsabilità dell’Ente stesso doveva intendersi di tipo oggettivo, ai sensi dell’art 2051 c.c., sicchè al danneggiato bastava dimostrare l’esistenza del sinistro e la correlazione con la buca.
La sentenza – impugnata – della corte d’Appello aveva fatto rientrare il caso nell’ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all’art 2015 c.c., ed aveva ritenuto che la caduta “era stata causata dalle buche e dal brecciolino presenti sulla strada da lei percorsa”. Ciononostante, la stessa corte d’Appello aveva respinto la domanda del pedone in base al fatto che il danneggiato non aveva dimostrato la sussistenza di una obiettiva situazione di pericolosità della strada.
La Cassazione, nel ricordare che i danni da cosa in custodia (art 2051 c.c.) si suddividono in:
a) Danni procurati da cose dotate di un intrinseco dinamismo, ossia non statiche, nel qual caso il danneggiato deve limitarsi a dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno;
b) Danni procurati da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili),nel qual caso il danneggiato deve dimostrare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità.
Sennonchè la Corte dichiara che la pericolosità della cosa non è un elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art 2051 c.c., “ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa; mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
Nel caso in esame, la Corte di Appello aveva accertato la sussistenza della causalità fra la cosa (inerte) ed il danno, e ciò è (meglio: sarebbe !) sufficiente ad accogliere la domanda.
Spetta all’ente proprietario dimostrare – per liberarsi da responsabilità – la sussistenza di un caso fortuito, che può esser rappresentato anche dal comportamento imprudente del ovvero dalla “agevole evitabilità del pericolo” (concetto già affermato da Cass. n. 3662/13).
In sintesi la Cassazione stabilisce che il danneggiato non deve dimostrare la pericolosità della cosa, mentre spetta all’ente provare l’eventuale evitabilità del danno o il comportamento colposo del danneggiato.
Se l’argomento è giuridicamente ineccepibile, tuttavia esso stride col rigore ormai consolidato, anche ad opera della stessa cassazione oltre che dalle corti di merito, che individuano con estrema facilità e per semplici presunzioni nel comportamento del danneggiato l’elemento del caso fortuito. Sempre più spesso infatti si addossa all’utente la responsabilità del danno, in base ad argomenti di pura presunzione giuridica, quali la visibilità dell’ostacolo, la astratta prevedibilità di esso, il comportamento non iper-prudente tenuto dal danneggiato.
Quanto alla (non) pericolosità della cosa inerte, la Cassazione aveva già avuto modo di affermare, infatti, che il custode non risponde in caso di “agevole evitabilità, in ora diurna, dell’ostacolo in quanto perfettamente visibile”. (Cass. n.3662/13).
Pertanto, il caso in esame non sposta minimamente l’attuale stato di fatto che vede con sempre maggior facilità soccombenti gli utenti della strada rispetto ai danni procurati da buche, scale strade dissestate e simili.
Avvocato Enrico Candiani
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