Articoli anno 2016
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Assegno a fini di garanzia
La consegna di un assegno, in bianco o postdatato, al fine di garantire una obbligazione o un pagamento è atto estraneo agli scopi della legge sugli assegni e pertanto trattasi di attività illecita.
E' ababstanza diffusa la prassi di emettere assegni, in bianco, oppure postatati o senza data, al fine di garantire il creditore rispetto al pagamento o all'adempimento di obbligazioni da parte del debitore.
In genere, si prevede fra le parti che l'assegno venga restituito al debitore dopo che questi abbia adempiuto regolarmente alla scadenza la propria obbligazione.
Per converso, le parti usualmente pattuiscono che, in caso di inadempimento da parte del debitore, il prenditore dell'assegno possa valersene per metterlo all'incasso oppure per ottenere ingiunzione di pagamento.
Ebbene, la Suprema Corte, confermando un orientamento ormai consolidato, con sentenza 24 maggio 2016, n. 10710, ha ribadito che tale tipo di accordi è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge sugli assegni).
Parimenti, la Corte nega il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti con tali tipi di accordi, proprio alla luce del fatto che essi violano norme imperative di legge, non ritenendo quindi di ammetterne la tutela sotto la forma di contratto atipico.
Conseguentemente, tali tipi di accordi sono nulli e nullo è il patto di garanzia che li sottende.
Permane unicamente, come effetto giuridicamente rilevante, la promessa di pagamento contenuta nell'assegno, da far valere in sede di giudizio avanti il competente Giudice del merito.
Avvocato Enrico Candiani
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