Elenco articoli giuridici dello studio legale avvocato Enrico Candiani anno 2016
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Massaggi: reato se non abilitati



Va condannato per esercizio abusivo di una professione chi, privo di abilitazione secondo legge, pratica massaggi con finalità terapeutiche, ossia destinate a dare sollievo a patologie vere e proprie.


La Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 50063/2015 ha confermato la condanna ad un uomo che, imputato del reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione di massofisioterapista) aveva praticato massaggi a scopo curativo a più persone.
In particolare, era emerso che l'uomo, privo di titoli abilitativi, a pagamento e su richiesta di persone che prospettavano problemi inerenti a dolori o a patologie varie, aveva praticato massaggi aventi scopo curativo e lenitivo del dolore.
Era emerso che l'imputato aveva praticato, in favore dei clienti, dei massaggi in relazione a precise patologie che gli erano state rappresentate (ernia del disco, dolori cervicali e al braccio, mal di schiena, sinusite).
Inoltre, le fatture emesse per il pagamento di dette prestazioni riportavano chiare causali relative a massaggi destinati a dare sollievo a patologie vere e proprie quali distorsioni o sciato-lombalgie.
Si trattava dunque di 'massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche e la cui effettuazione è riservata ai titolari di specifica abilitazione per la delicatezza della funzione e l'idoneità ad incidere sulla salute delle persone'.
Proprio la finalità terapeutica, ossia a scopo curativo, rappresenta il discrimine fra l'attività liberamente esercitabile (a fini distensivi o rilassanti) e quella necessaria di preventiva abilitazione professionale.

Avvocato Enrico Candiani


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