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Condominio: morosi e distacco dei servizi
Il condomino moroso può vedersi privato della fruizione di servizi condominiali quali riscaldamento o condizionamento.
La legge di riforma del condominio, n.220/2012, fra le altre cose ha modificato l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, prevedendo che l'amministratore di condominio possa sospendere l'utilizzo dei servizi condominiali ai condomini che siamo morosi nel pagamento delle spese da almeno 6 mesi.
Sulla base di tale norma, i Tribunali sono stati chiamati a pronunciarsi sulle iniziative degli amministratori di condominio che hanno richiesto al Giudice la possibilità di 'staccare' alcuni servizi condominiali verso condomini morosi.
Secondo Trib. Brescia, 21 maggio 2014, la sospensione dei servizi condominiali può avere per oggetto qualunque servizio suscettibile di godimento separato, indipendentemente dalle voci contabili per cui è maturata la morosità, sicchè, ad esempio, è possibile ottenere la sospensione dell'erogazione dell'acqua per il condomino che risulti in ritardo con il pagamento delle spese, anche se tali spese siano riferite a beni o servizi comuni diversi rispetto a quello che si vuole sospendere.
La richiesta di sospensione dei servizi deve essere supportata dalla prova che il condomino sia moroso e che la morosità persista da oltre sei mesi.
Su tali basi, con ordinanza del 12 luglio 2017, il Tribunale di Treviso ha autorizzato l'amministratore del condominio a sospendere la fruizione dei servizi comuni di riscaldamento, raffrescamento e fornitura d'acqua calda sanitaria mediante chiusura temporanea delle rispettive valvole od in alternativa, ove queste siano site
all'interno dell'unità, mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni, con opere a cura del Condominio richiedente.
A fronte di tale nuova norma e dei precedenti giurisprudenziali appena citati, tuttavia, troviamo anche una interpretazione - di fatto abrogatrice della norma - che ritiene di non autorizzare la sospensione di servizi 'essenziali' quali riscaldamento, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il diritto alla salute protetto dall'art 32 della costituzione.
Con una lettura chiaramente ideologica, ad esempio, Trib. Roma, 27 giugno 2014 e Trib. Milano 24 ottobre 2013 hanno sostenuto che l'articolo 63 disp. att. c.c. non debba applicarsi in quanto, essendo il pregiudizio a carico del condominio di mera natura economica, esso è sempre 'riparabile' e quindi non possa trovare tutela rispetto al diritto alla salute del condomino moroso. Sennoncè tale ragionamento appare chiaramente - appunto - avulso dalla realtà, in quanto il condomino moroso è usualmente sovraindebitato e quindi non riparerà mai il proprio debito, scaricando dunque di fatto - e in via definitiva - i costi dei servizi goduti sugli altri condomini.
Ancora una volta dunque, a fronte di magistrati attenti e rispettosi delle norme prodotte dal parlamento, se ne trovano molti altri pronti a produrre in proprio oppure ad abrogare di fatto le norme stesse, quando non di proprio personale gradimento.
Avvocato Enrico Candiani
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