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Distacco dal riscaldamento condominiale
Per potersi distaccare dall’impianto centralizzato, il condomino deve dimostrare, prima delle opere, che non sussistono squilibri o maggiori oneri a carico degli altri condomini. Inoltre, il principio per cui il condomino ‘distaccato’ sia tenuto a pagare solo le spese di manutenzione straordinaria vale solo per chi si sia legittimamente distaccato dall’impianto centralizzato.
Cassazione sez II civile n. 22285/2016
La questione sorge dall’avvenuto distacco eseguito da un condomino, unilateralmente, dall’impianto di riscaldamento condominiale.
La Corte, nel giudicare la decisione sfavorevole al condomino, ha “ osservato che la questione relativa al distacco di un condominio dall'impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all'art. 1118 cod. civ. come modificata dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013”, ossia la cosiddetta “riforma del condominio”.
“Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini.”
Il condomino che intende distaccarsi deve, quindi, fornire preventivamente la prova che – come recita la norma - 'dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini'.
Secondo la Suprema Corte, tale prova deve dunque essere fornita prima dell’avvenuto distacco, e va
corredata dalla documentazione tecnica.
L'onere della prova in capo al condomino che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia – con esplicita deliberazione - effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune, in base ad una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti normativi.
Qualora, pertanto, dal distacco del singolo condomino derivino squilibri nell'impianto
condominiale e/o 'aggravi' per i restanti condòmini, non si potrà procedere al distacco ed – in caso di iniziativa unilaterale del condomino, si potrà procedere al riallacciamento coattivo all’impianto condominiale.
La Corte ha poi precisato, ad abundantiam, che l'interessato, ai sensi dell'art. 1118 cod. civ., non potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto a concorrere solo al pagamento delle spese per la
manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Tale possibilità è concessa unicamente a chi abbia potuto distaccarsi legittimamente, dopo aver dimostrato l’assenza degli squilibri o maggiori oneri cui fa riferimento la norma invocata.
Avvocato Enrico Candiani
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