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Salta il Jobs act: incostituzionale
Salta, per opera della Corte costituzionale, il tentativo di attribuire certezza alla liquidazione delle indennità in caso di licenziamento. Il sistema dei licenziamenti, dunque, appare inemendabile
Il contratto a tutele crescenti, il nuovo modello base di contratto di lavoro previsto nel cosiddetto 'jobs act' non ha retto al primo impatto con la scure della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 194 dell’8 novembre 2018, è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità delle norme di cui al D. lgs. n. 23/2015.
L'intervento della Corte ha sostanzialmente demolito l'impianto normativo in materia di licenziamenti individuali, dichiarando incostituzionale l’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, sia nel testo originario sia in quello modificato dal D.L. 87/2018, nella parte in cui stabilisce che il metodo di calcolo del risarcimento, in caso di licenziamento illegittimo, deve essere basato sulla sola anzianità di servizio del lavoratore.
Il Jobs act prevedeva infatti che la regola generale per i licenziamenti in imprese occupanti più di 15 dipendenti fosse costituita da una indennità predeterminata per legge e consistente in:
- due mensilità per ogni anno di servizio,
- un minimo di quattro mensilità, divenute 6 col decreto dignità del 2018;
- un massimo di 24 mensilità, divenute 36 col decreto dignità.
Il meccanismo di quantificazione era pertanto rigido, sulla base del calcolo di due mensilità per ogni anno di servizio e coi limiti minimi e massimi sopra indicati.
La Corte ha bocciato il criterio, reintroducendo quindi l'ampio potere del Giudice di tener conto anche di altri criteri, “desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Ne consegue che sin da subito il Giudice del lavoro può anche condannare alla indennità massima se ritenga 'corretto' applicare tale criterio in base alla sua valutazione.
Di fatto siamo tornati ai tempi dello Statuto dei lavoratori del 1970 con tutti gli arbìtri che tale ampio potere discrezionale può comportare. Senza entrare nel merito della bontà o meno delle riforme, la decisione della Corte dimostra l'impossibilità, nel nostro sistema, di riformare la materia in modo da introdurre metodi di indennizzo che diano certezza agli investitori.
Avvocato Enrico Candiani
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