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Appalto – responsabilità da subappalto – indennità da ferie – non spetta
Non spetta all’appaltatore la responsabilità per mancato pagamento di indennità da ferie o festività non godute e non pagate dal subappaltatore ai propri dipendenti
Interessante pronuncia del Tribunale di Milano in materia di responsabilità solidale degli appaltatori con le obbligazioni dei subappaltatori.
In tale sede il Tribunale ha dichiarato che, fra i crediti oggetto di responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore, non rientra l'indennità sostitutiva di ferie ed ex festività, in quanto tali voci non possono considerarsi 'trattamenti retributivi', di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.
Trattasi di decisione conforme all’orientamento prevalente della stessa Suprema Corte di Cassazione, la quale ha più volte precisato che l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite dal dipendente non ha natura retribuita e pertanto non rientra nei casi di responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003.
Come è noto, l’art. 29, c. 2, D.Lgs 276/2003 stabilisce che il committente è obbligato in solido a corrispondere ai dipendenti dell’appaltatore le retribuzioni – fra cui anche le quote di trattamento di fine rapporto – nonché i contributi previdenziali ed assicurativi maturati durante lo svolgimento di attività rese dai dipendenti in ottemperanza al contratto di subappalto.
Nella sostanza, il committente, l’appaltatore ed il subappaltatore sono corresponsabili del pagamento degli stipendi e dei contributi dei lavoratori che concretamente hanno prestato la loro opera nell’ambito dell’appalto stesso: tutta la catena è pertanto parimenti tenuta a garantire i lavoratori.
Tuttavia, in caso di esercizio di tale diritto in capo ai lavoratori o agli enti previdenziali, la responsabilità di committenti e appaltatori principali è limitata al trattamento minimo, ossia, alla sola retribuzione base, e non ad eventuali maggiorazioni pattuite dall’ultimo anello della catena coi lavoratori.
Conformi ai principi qui espressi abbiamo: Cass. 19 maggio 2016, n. 10354, Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462, Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Poiché la Cassazione ha qualificato le indennità per mancata fruizione di ferie e festività non già come retribuzione ma come risarcimento, tali voci non rientrano nella previsione normativa sulla corresponsabilità solidale della catena di appaltatori.
Tribunale di Milano, sentenza del 6 settembre 2018, n. 2065.
Avv. Enrico Candiani
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