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Figli: quando cessa il mantenimento ?



Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche allorchè il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.


Con Sentenza n. 1858 del 1 febbraio 2016, la Cassazione ha ricordato i propri orientamenti i consolidati, secondo cui il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore riesca a dimostrare che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica.

Ha però precisato che l’obbligo di mantenimento cessa anche quando il figlio, pur posto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. N. 407 del 2007; n 8954 del 2010).

Nel caso in esame, i genitori avevano dato ai figli l’opportunità di frequentare l’Università, senza che costoro ne abbiano tratto profitto.

Infatti, uno dei figli nel 2008 risultava iscritto all’Università, al terzo anno, ma aveva superato soltanto 4 esami. L’altro, fuori corso per il quarto anno consecutivo, aveva superato meno della metà degli esami complessivi.

Sulla base di questi dati, la Suprema Corte ha ritenuto esser cessato l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

avvocato Enrico Candiani


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