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Assegno divorzile: no se coniuge può lavorare
Non ha diritto all'assegno di mantenimento l'ex coniuge che ha capacità lavorativa
La giurisprudenza della Suprema Corte sta, fortunatamente, rivedendo in maniera drastica e significativa gli orientamenti dei decenni passati che, in maniera quasi automatica, attribuivano in sede di divorzio un assegno all'ex coniuge 'debole'.
Trattasi di un'evoluzione in linea con gli sviluppi della società e della parità fra i sessi.
Non ha pertanto automaticamente diritto all'assegno di mantenimento l'ex coniuge che abbia capacità lavorativa
Le stesse statistiche hanno riscontrato una forte contrazione del riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole, con trend in costante diminuzione.
In questo filone si inserisce Cassazione n. 11870/2015, la quale, pur partendo dall'assunto di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, secondo cui 'l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto', ha tuttavia statuito che la liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta 'tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio'.
A tal fine, la Cassazione ritiene che si debba far riferimento non solo ai redditi e alle sostanze di chi richiede l'assegno, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali 'assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo'.
Occorre quindi acquisire al processo la conoscenza:
- delle ' condizioni economiche dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre
- di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari'
- ed infine 'valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente'
così confrontando 'le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore'.
Nel caso in esame alla Suprema Corte, la moglie, che aveva sempre fatto la casalinga e viveva con il solo reddito di lavoro del marito, affermava di non essere in grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e domandava pertanto l'assegno in suo favore. Ma sulla base dei principi affermati, la cassazione ha ritenuto non provato né il tenore di vita, né l'asserita situazione economica più vantaggiosa dell'ex marito, ritenendo invece dimostrati il deterioramento dei redditi e lo stato di disoccupazione dell'uomo.
Ma, ai fini di quel che interessa in linea generale, la cassazione ha accertato che la donna era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, avendo esercitato attività sia pure saltuarie. Per cui, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno post matrimoniale.
Analoga decisione è stata assunta da Cassazione n. 24324/2015, la quale ha ribadito la linea dura sul mantenimento al coniuge debole, in una vicenda avente per protagonista un'ex moglie che chiedeva un assegno mensile di 300 euro al marito, lamentando l'impossibilità di mantenere con i propri redditi il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Avvocato Enrico Candiani
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