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Articoli anno 2016

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Bancarotta per distrazione



L’amministratore che paga i propri compensi risponde della più grave delle forme di bancarotta.


Secondo la sentenza n. 32816 del 27 luglio 2016 della Corte di Cassazione, risponde del reato di bancarotta preferenziale l’amministratore della società che, in presenza di segnali di insolvenza della società stessa, procede al pagamento dei propri compensi quale amministratore della fallenda società, pur se si tratti di compensi maturati regolarmente e deliberati in epoca non sospetta.
Secondo la Suprema Corte, deve prevalere l’interesse alla tutela del patrimonio della società ‘in odore di fallimento’ rispetto a quello del pagamento dei compensi dell’amministratore.
Si tratta, come evidente, di una visione ‘integralista’ che la Suprema Corte da tempo sembra aver individuato in ambito fallimentare, ed avente come fine - nella fase della crisi dell’impresa – uno scopo marcatamente conservativo dell’attivo patrimoniale della società.
Pertanto, la Cassazione ritiene che, manifestandosi i primi segni dell’insolvenza, l’amministratore, pure per compensi per lavoro effettivamente prestato e di ammontare congruo, non possa e non debba procedere al proprio ‘auto’ pagamento, e che i crediti dell’amministratore non possano e non debbano venir soddisfatti, dovendo egli prioritariamente provvedere alla conservazione dell’integrità del patrimonio societario, nell’interesse degli altri creditori.

Avvocato Enrico Candiani


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