Articoli anno 2014
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Assicurazione: la validità del ^claim-made^
E' valida la clausola di tipo ^claim made^ quando riguardi sinistri avvenuti prima della stipula della polizza ma per i quali il danneggiato chieda il risarcimento durante la vita della polizza stessa.
Anzitutto si impone la spiegazione del concetto di clausole 'claim made'.
La clausola claim made prevede il possibile sfasamento fra la prestazione dell'assicuratore (obbligo di tenere indenne l'assicurato in relazione al rischio del verificarsi di determinati eventi) e la controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio). Tale sfasamento consiste nel fatto che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della stipula del contratto assicurativo, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto assicurativo.
Fatta questa premessa, la Corte di Cassazione, con sentenza 17 febbraio 2014, n.3622 ha confermato la piena validità delle clausole di claim made che, estendendo la copertura assicurativa a fatti avvenuti prima della stipula di polizza, ma dei quali si sia avuta notizia per la prima volta durante l'efficacia del contratto di assicurazione, tendono ad ampliare i diritti dell'assicurato.
Nel pronunciarsi in tal senso, la Suprema Corte ha anche accennato, senza entrare però nel vivo, alla possibile invalidità della clausola di claim made nella misura in cui venga esclusa la garanzia assicurativa per fatti avvenuti durante la validità della polizza ma per i quali la richiesta di danni sia stata proposta dal danneggiato solo dopo la scadenza della polizza stessa.
Non resta che attendere una prossima occasione nella quale la Suprama Corte, chiamata a dirimere esplicitamente questa ultima ipotesi, prenda posizione definitivamente su queste forme assai subdole di sfasamento delle prestazioni assicurative rispetto alal validità della polizza. Avvocato Enrico Candiani
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