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Ex sfaticato ? giù l'assegno !



L'ex coniuge che non si dia da fare per trovare lavoro può perdere in parte l'assegno di mantenimento divorzile.


Con sentenza del 5 febbraio 2014 numero 2546, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha nuovamente affermato un principio molto importante attinente la determinazione dell'assegno divorzile.

Facendo riferimento a numerosi precedenti, la Corte individua, nell'accertamento della spettanza dell'assegno divorzile, due separati aspetti e momenti di valutazione.

Una prima fase, nella quale il giudice valuta, in astratto, la sussistenza del diritto all'assegno. Detta valutazione si basa su molteplici fattori, quali l' inadeguatezza di mezzi di sussistenza in capo al coniuge, la oggettiva impossibilità di conseguirli, il raffronto con il tenore di vita accertato nel corso del matrimonio, la fissazione del limite massimo della misura dell’assegno in caso di decisione affermativa sull’esistenza del diritto.

Una seconda fase, nella quale il giudice deve, in concreto, procedere alla quantificazione dell’assegno sulla base di una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall’articolo 5 della legge 898 del 1970 (legge sul divorzio). Tale seconda fase può anche condurre, ove ricorrano i presupposti, ad una riduzione o anche al completo azzeramento dell'assegno, rispetto alla quantificazione massima operata nel corso della prima fase.

In particolare, nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ridotto l'ammontare dell'assegno a causa dello scarso impegno dimostrato dall'ex coniuge nel reperire una valida ed adatta attività lavorativa.

E così, dopo avere, nella prima fase, riconosciuto il diritto all’assegno, nella seconda, a cagione del mancato impegno per la ricerca di un lavoro, veniva operata, nel concreto, una riduzione nell’ammontare.

Si è così di fatto stabilito il principio per cui al coniuge sfaticato non spetta l'assegno divorzile in misura piena.

Avvocato Enrico Candiani

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