Articoli anno 2014
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Addebito separazione: foto ok come prova
catta l'addebito a carico del coniuge fedifrago inchiodato dalle foto con l'amante.
La Corte di cassazione, con la sentenza 16172 del 15 luglio 2014, ha esaminato il caso di una moglie separata che si era vista addebitare la responsabilitą per il naufragio matrimoniale per infedeltą coniugale. La prova dell'infedeltą consisteva nelel foto della donna assieme ad un altro uomo.
La prima sezione civile, in linea con la Corte d'appello di Venezia la cui sentenza era stata impugnata dalla donna, ha ritenuto corretta la pronuncia di addebito, visto che la donna aveva avuto una relazione sessuale con uomo diverso dal marito.
Le prove dell'infedeltą consistevano in deposizioni testimoniali, corroborate dalle fotografie prodotte in giudizio che la ritraevano con l'altro uomo in atteggiamenti che la Corte di Venezia aveva definito sintomatiche si «un'intensa e armoniosa
frequentazione, indicativa di uno speciale rapporto tra loro».
Insomma, provato il nesso tra la presunta relazione extraconiugale della donna e la crisi del matrimonio, e applicando il consolidato principio per cui l'infedeltą rappresenta da sč sola se causa d'addebito, accertato che la relazione rappresentava la causa della fine del rapporto coniugale, la Corte ha ritenuto di respingere le argomentazioni della donna secondo la quale il rapporto era gią compromesso sin da prima dell'inizio della relazione.
La Corte ha infatti chiarito che: «grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltą, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, č onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltą nella determinazione dell'intollerabilitą della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anterioritą della crisi matrimoniale all'accertata infedeltą».
Il principio, ampiamente consolidato, trova qui interessante applicazione mediante la conferma della efficacia probatoria delel fotografie ritraenti il coniuge infedele nel momento della 'commissione' dell'illecito.
Avvocato Enrico Candiani
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