Articoli anno 2019
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Locazione e spese a carico inquilino
Locazione non abitativa - spese tutte a carico dell’inquilino: è possibile
E’ lecito attribuire all’inquilino tutte le spese, anche condominiali, relative all’immobile locato.
Da tempo oggetto di discussione fra proprietari e inquilini il diritto dei primi di caricare sulle spalle dei secondi tutte le spese condominiali e di gestione degli immobili. In tali spese, ad esempio, rientrano l’Imu sull’immobile, le spese assicurative, di amministrazione e così via.
Con Sentenza n. 6882 del 08/03/2019 le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno preso esplicita posizione, affermando che è lecita una clausola contrattuale che carichi sul conduttore l’obbligo di pagamento di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni dati in locazione. E’ invece escluso possa attribuirsi al conduttore l’imposta diretta a carico del proprietario, quale è tipicamente l’imposta sui redditi.
E’ stata esclusa la nullità di una simile clausola (nel caso era stato addirittura invocato l’art 53 della Costituzione), considerando tali importi come dovuti in qualità di componente integrativa del canone di locazione. Naturalmente tale clausola non esonera il proprietario dalla propria responsabilità in ipotesi di insolvenza dell’inquilino.
Riportiamo i passaggi essenziali della decisione.
La clausola contrattuale riportava che: a) Il Conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai Beni Locati ed al presente Contratto; b) il Locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito.
La S.c. ha rilevato che con precedente sentenza n. 6445 del 1985 le Sezioni Unite avevano affermato che il patto traslativo d’imposta “è nullo per illiceità della causa contraria all’ordine pubblico solo quando esso comporti che effettivamente l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito”.
Diverso è invece il caso, come quello in esame, in cui “’imposta è stata regolarmente e puntualmente pagata dal contribuente al fisco, allorquando cioè l’obbligazione di cui si stipula l’accollo non ha per oggetto direttamente il tributo, né mira a stabilire che esso debba essere pagato da soggetto diverso dal contribuente”, ma “riguarda … una somma di importo pari al tributo dovuto ed ha la funzione di integrare il ‘prezzo’ della prestazione negoziale”.
In sostanza, se il tributo viene pagato all’erario dal proprietario ma viene rimborsato dal conduttore, la clausola non è illecita.
In sostanza la Corte ha ritenuto che “con il contratto di locazione qui in esame le parti, sia pure con due distinte clausole contrattuali, hanno voluto determinare il canone locativo in due diverse componenti, rappresentate l’una dalla parte espressamente qualificata come tale”, ossia il canone ed una “come componente integrante” il canone, ossia il rimborso delle imposte pagate.
Avv. Enrico Candiani
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