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Codice appalti: è contrario alle norme europee.



Il divieto di subappalto contrasta con principi europei di libero stabilimento, libera prestazione, e proporzionalità


La Corte di giustizia europea ha passato al vaglio il tanto decantato 'Codice degli appalti' del 2016, norma che, nelle intenzioni di chi l'ha stesa e voluta, doveva risolvere il malaffare celato dietro gli appalti pubblici del nostro paese.
Fra le tante pastoie di detto 'codice', vi è una regola molto criticata, ossia il limite, in materia di appalti pubblici, di affidamento di opere in subappalto, che non può superare la quota del 30 % dell’importo complessivo del contratto.

Secondo i giudici europei, che si sono pronunciati con sentenza del 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, tale norma è illegittima ed ingiustificabile.

Il caso nasce da una richiesta del Tar Lombardia, investito da una impresa che si era vista escludere da una gara proprio per via del superamento del tetto del 30 % di opere affidate in subappalto.
Il TAR ha rinviato gli atti alla Corte Europea al fine di vagliare la legittimità del 'codice' rispetto alle previsioni degli articoli 49 e 56 del trattato istitutivo dell'Unione Europea, nonchè dell’articolo 71 della direttiva europea 24/2014 e, da ultimo, del principio di proporzionalità.

Alla Corte europea è stato quindi chiesto di valutare se l’articolo 105, paragrafo 2, terzo periodo, del Decreto legislativo n. 50/2016 (cosiddetto Codice appalti) fosse compatibile con le norme europee.

La Corte ha concluso che tale norma, contenente il limite del 30 %, non è compatibile con le regole europee, ed in particolare alla direttiva 24/2014.
Secondo la Corte, le esigenze di tutela dalle infiltrazioni criminali e dalla corruzione non sono comunque proporzionali rispetto ad un vincolo così stringente nella possibilità di affidare le opere pubbliche in subappalto.

Avvocato Enrico Candiani


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