Articoli anno 2015
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Assegno a vuoto e truffa
Quando il pagamento con assegni a vuoto può considerarsi anche illecito penale ?
La Corte di Cassazione, sez. II penale, con Sentenza n. 33441 del 29/07/2015, ha posto attenzione alle ipotesi, frequenti, in cui in sede di accordi commerciali, il pagamento di forniture avvenga a mezzo assegni post datati. La Suprema Corte ha ricordato come, di norma, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, e quindi non è sufficiente per integrare il reato di truffa. E’ invece necessario, a tal fine, che la consegna dell’effetto sia accompagnata da un malizioso comportamento di chi consegna il titolo, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli. In tal senso si sono già espresse: Cass. Sez. 2, sent. n. 10850 del 20/02/2014, dep. 06/03/2014, Rv. 259427. Ne consegue che per integrare raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto occorre un 'qualcosa in più ' tale da determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto ‘pagatore’ e sul pagamento degli assegni (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. 2, sent. n. 46890 del 06/12/2011, dep. 20/12/2011, Rv. 251452).
Con riguardo, poi, allo specifico caso dell'assegno postdatato, La Cassazione ricorda di aver già stabilito che 'integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria' (Cass. Sez. 2, sent. n. 28752 del 18/06/2010, dep. 22/07/2010, Rv. 247866). Nel caso oggetto della decisione qui esaminata, la Corte ha ritenuto di confermare il principio per cui rappresenta elemento idoneo a configurare la truffa il comportamento dell’imputato il quale agì rassicurando la vittima che la società debitrice sarebbe stata certamente in condizioni di pagare il debito che si apprestava ad assumere.
Avvocato Enrico Candiani
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