Articoli anno 2015
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Bar e schiamazzi notturni
Se il bar è autorizzato, gli schiamazzi notturni non configurano reato.
Il caso, di grande attualità nelle città moderne, è stato esaminato dalla Corte di cassazione - Sezione III – con Sentenza del 18 agosto 2015 n. 34920, la quale ha escluso il reato di disturbo alla quiete pubblica per i bar dai quali si diffondono rumori che pur superino i limiti imposti dalla legge. Se infatti il gestore è autorizzato a intrattenere con musica fino a tarda notte la sola pena prevista è rappresentata dalla sanzione amministrativa, e non dalla condanna penale. La Suprema corte precisa che quando l'uso degli strumenti musicali è strettamente connesso e necessario all'attività che ha avuto i regolari permessi delle autorità, lo sforamento dei limiti di emissione del rumore fa scattare il solo illecito amministrativo previsto dall'articolo 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, e non l'articolo 659 comma primo del codice penale. Tale ultima norma infatti entra in gioco solo quando i rumori molesti provengono non dagli strumenti musicali autorizzati, ma sono il risultato di altre azioni non necessarie o non attinenti con il genere di lavoro che ha avuto il nulla osta amministrativo. L'articolo 659 c.p. prevede, al secondo comma la violazione di specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità che regolano l'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle relative ai valori limite di emissioni sonore stabilite con criteri dettati dalla legge 447 del 1995.
Nel caso esaminato dalla Corte, gli abitanti dell'appartamento posto proprio sopra il bar dove avevano denunciato il superamento dei limiti previsti dalla legge. Poiché, però, dette lamentele non riguardavano – come previsto – un numero indeterminato di persone, bensì solo i soggetti che hanno esposto denuncia, la Suprema Corte ha ritenuto, in aggiunta a quanto sopra esposto, che non si potesse in alcun modo configurare ipotesi di reato.
Avvocato Enrico Candiani
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