Via Gavinana 6
21052 Busto Arsizio
Tel: 0331/634132
Fax: 0331/679422
C.f. CNDNRC65H21B300S
P.Iva: 01606100129

Pagina Principale
Lo staff
Materie Trattate
Chi siamo
Utilità - Iscrizioni - Area Riservata
Articoli anno 2015

Coniuge pigro ? No all'assegno 29, 11 2015
Cortile condominiale e posti auto 18, 11 2015
Separazione: o l'accordo o l'addebito. 15, 11 2015
Avvocato Enrico Candiani 1, 1 1970
Bar e schiamazzi notturni 18, 9 2015
Assegno a vuoto e truffa 18, 9 2015
Pedone investito in autostrada 24, 7 2015
Pedone investito da Tram 24, 7 2015
Balconi: parti comuni o condominiali ? 25, 6 2015
Sciarpe e maglie di squadre di calcio. Contraffazioni ? 29, 5 2015
Ubriachi in bici ? E' reato 29, 5 2015
Marchio di impresa: criteri di confondibilità 10, 3 2015
Danno per morosità di inquilino 9, 3 2015
Reato affidare minori ad ubriaco 9, 3 2015
I Bamboccioni e il mantenimento parentale 25, 1 2015
Furto agevolato da ponteggi: chi risponde ? 17, 1 2015
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010
.

Coniuge pigro ? No all'assegno



Il coniuge che dispone di sia pur modesti redditi e che non dimostri di esser impossibilitato al lavoro, non ha diritto all'assegno divorzile



Prosegue la linea dura della Cassazione sugli ex coniugi che si adagiano facendo conto sull'assegno dell'ex per campare.
Con sentenza 24324 del 2015 depositata il 27 novembre 2015, La Corte di Cassazione ha negato ad una donna l'assegno divorzile sulla scorta di quanto era emerso in sede di causa avanti il Tribunale prime e alla Corte d'Appello poi.

Nel caso in questione, la signora, in sede di divorzio, si era vista negare l'assegno dalle corti di merito in quanto, essendo proprietaria di un piccolo appartamento messo a locazione, ed avendo rifiutato una chiamata dell'ufficio di collocamento, aveva mancato:
- da un lato di dimostrare di esser totalmente priva di reddito e
- dall'altro di essersi adoperata per provvedere al proprio sostentamento con le proprie forze vista la giovane età (42 anni).
Rigettando il ricorso della donna, La Suprema Corte ha ribadito che la differenza di tenore di vita fra i due coniugi, di per se sola, non è sufficiente a giustificare un assegno di mantenimento qualora - come nel caso - il coniuge potenzialmente beneficiario dell'assegno non si sia dimostrato sufficientemente attivo nel reperimento di un lavoro.

Avvocato Enrico Candiani


I video pubblicati dallo studio
Articoli 2000-2005
Articoli 2006-2008
Articoli 2009
Articoli 2010
Articoli 2011
Articoli 2012
Articoli 2013
Articoli 2014
Articoli 2016
Articoli 2017-18
Articoli 2019
Articoli 2020