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Divorzio: nuovi criteri per l'assegno
L'assegno divorzile non deve più garantire il tenore di vita ma solo la decorosa sopravvivenza
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 22 maggio 2017
Interessantissima pronuncia di uno dei Tribunali-faro in materia di diritto di famiglia, la nona sezione del Tribunale di Milano.
Sulla scorta del nuovo insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ., 10 maggio 2017 n. 11504), deve ritenersi definitivamente superato il vecchio principio per cui l'assegno divorzile dovesse essere in misura tale da consentire all'ex coniuge di mantenere un regime di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
La Cassazione ha invece stabilito che l'assgeno deve avere come unico fine quello di consentire all'ex coniuge un livello di vita dignitosa.
In sostanza, l’assegno divorzile può tradursi in una sorta di rendita parassitaria, nel
senso di essere riconosciuto, tout court, per il semplice sussistere di un divario reddituale tra i
coniugi. Tale interpretazione, anche prima della pronuncia della Suprema Corte era già parsa ad alcuni tribunali priva di ragionevolezza (v. Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
Il presupposto per la liquidazione di un assegno di divorzio è, quindi, non già il raffronto con il pregresso tenore di vita tenuto dagli ex coniugi, ma deve venir parametrato in base a un criterio di indipendenza o autosufficienza economica del coniuge che avanza richiesta di tale assegno.
La determinazione di tale assegno deve tener conto di numerosi fattori, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie da parte del richiedente l'assegno, oppure la presenza di proprietà cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
Si dovrà tener conto del costo della vita nel luogo ove il richiedente vive, e della capacità e possibilità effettive di svolgimento di un lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo).
Va tenuto conto anche della eventuale disponibilità di una casa di abitazione.
Per “indipendenza economica” deve intendersi pertanto la capacità della persona – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, ossia la capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali).
Il Tribunale milanese ha stabilito che un possibile parametro di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di circa euro 1000 mensili).
Ulteriore parametro può consistere nel reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive.
Conseguentemente, i Tribunali dovranno, nel liquidare l'assegno divorzile, tener conto di tutti i parametri sopra ipotizzati, onde calibrare l'assegno stesso in base alla situazione di volta in volta sottoposta al Giudice.
E' dunque finita l'epoca degli assegni parassitari, magari attribuiti a favore di coniuge già possidente di famiglia o palesemente aggrappato alla volontà di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Avvocato Enrico Candiani
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