Articoli anno 2012
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Casa coniugale, separazione e revoca della assegnazione
Il provvedimento che revoca la assegnazione della casa coniugale è immediatamente esecutivo
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza del 31 gennaio 2012, n. 1367, ha affrontato un tema nuovo relativo al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ossia l'efficacia esecutiva dello stesso.
Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare da parte del giudice della separazione, il coniuge assegnatario deve lasciare subito l'immobile.
Il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa familiare è, in sostanza, immediatamente esecutivo, con la conseguenza che, per rientrare in possesso dell'alloggio, il proprietario non deve attendere l'ordine di rilascio del giudice.
Il caso.
Con sentenza di separazione ad una donna era stata assegnata la casa familiare.
A seguito della raggiunta indipendenza economica dell'unico figlio, il Tribunale revocava tale assegnazione.
La donna, tuttavia, non lasciava la casa, nella convinzione che fosse necessario un ordine del giudice con il quale venissero stabiliti tempi e modalità del rilascio.
Il marito presentava ricorso che veniva accolto dal Tribunale competente, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Il marito notificava alla moglie l'atto di precetto per il rilascio dell'immobile unitamente alla sentenza di primo grado munita di formula esecutiva.
La moglie si opponeva, lamentando la carenza del titolo esecutivo, ma la sua impugnazione non trovava accoglimento.
La Corte d'Appello confermava il verdetto del Tribunale che veniva reso definitivo dalla Corte di Cassazione.
A parere della Suprema Cassazione, la condanna al rilascio è implicita nel provvedimento e nella sentenza di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
In particolare, così si è espressa la Suprema Corte: «la natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare, che non esiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non è titolare dello stesso e che, quando smette di esistere con la revoca, determina una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato».
Abogado Nicoletta Stagni
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