Elenco articoli dello studio legale avvocato Enrico Candiani anno 2012
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Diritto di autore americano e software



Responsabilità dello sviluppatore software e obblighi verso i datori di lavoro


Premessa: il parere è da ritenersi puramente indicativo. L’inserimento nei terms of agreement consigliati qui di seguito, dovranno concordarsi con un avvocato esperto in diritto dell’informatica americano.

Quesito 1 – La vendita e lo sviluppo di software può essere fonte di responsabilità? In quali modi, e con quali clausole contrattuali essa può essere preventivamente limitata?

Come la vendita di qualunque altro bene, anche il software (che lo si voglia considerare come bene immateriale, servizio, o bene fisico) può essere fonte di eventuali danni in capo all’acquirente, e di conseguente vendor liability, o responsabilità del venditore. Seguendo una dicotomia rinvenibile anche nei sistemi di civil law, come il nostro, anche nel sistema di common law americano, gli eventuali danni possono riguardare sia il versante delle contract theories – responsabilità contrattuale (es. l’acquirente del software potrebbe lamentare che eventuali bug rappresentano breaches of contract, inadempimento del contratto) sia delle tort theories – responsabilità extracontrattuale (es. l’acquirente potrebbe lamentare danni nei confronti del venditore/sviluppatore del software, derivanti da misrapresentation – fraudolenta rappresentazione delle caratteristiche del software, negligence – negligenza nello sviluppo del software, professional malpractise…).
Nonostante sia impossibile escludere o limitare in radice la responsabilità dello sviluppatore/venditore del software, è nondimeno possibile l’inserimento all’interno del contratto di licenza di alcune clausole utili a limitare la portata di tale responsabilità. Si deve far notare che le corti americane sono solite valutare con criteri diversi e spesso contrastanti la legittimità e l’efficacia di queste clausole. Esse possono essere così schematizzate:
- Warranty Desclaimer – mediante la quale il venditore dichiara di non ritenersi responsabile per eventuali difformità delle prestazioni del software non espressamente definite all’intero del contratto.
- Limitation of remedies – mediante la quale il venditore dichiara che, in caso di difetti del software, gli unici rimedi possibili per l’acquirente consistono nella sostituzione del software difettoso, o nel rimborso di quanto pagato per l’acquisto.
- Limitation of liability – mediante la quale il venditore si dichiara non responsabile per alcune categorie di danni che astrattamente il software potrebbe procurare in rapporti terzi ed esterni (ad es. danni consequenziali o incidentali)
- Integration clause – mediante la quale il venditore dichiara che tutti gli accordi fra egli e l’acquirente del software sono contenuti nel presente contratto di licenza, evitando così che eventuali accordi presi esternamente a detto contrato possano essere considerati fonti di responsabilità.
- Standards of care – con particolare riguardo ai casi dei torts of negligence o torts of professional malpractice è buona prassi interire all’interno del contratto quelli che sono gli obblighi del venditore in relazione a problemi che potrebbero insorgere con l’uso del software (es. il tempo in cui egli rimane obbligato al bugs fixing, o il livello e le modalità di supporto garantito al cliente), così da evitare di poter essere tacciato di negligence o di malpractice.

Quesito 2 – La creazione del software mediante competenze acquisite sul posto di lavoro legittima il datore a rivalersi sui miei utili?

La risposta a questo quesito non può essere univoca. Si deve aver riguardo del fatto che il know how del datore sia o meno coperto da patent (brevetto) o meno. Nel qual caso, per utilizzare il know how nella realizzazione del software servirebbe una licenza da parte del datore. Nel caso in cui, invece, tale know how sia rappresentato unicamente da competenze generiche ed universali, certamente nulla potrà essere opposto dal datore di lavoro.
Si segnala, in ogni caso, la recente modifica alla legge regolatrice della proprietà intellettuale negli Stati Uniti. Con la cd. “Leahy-Smith America Invents Act” del 2011, si sono introdotte, fra le altre, due previsioni di estremo interesse per il brevetto, fra l’altro, anche dei software:
- passaggio dal modello “first to invent” al modello “first to file” - in caso di contrasti circa la paternità di due brevetti contemporanei ed identici/simili, la tutela verrà accordata al soggetto che abbia per primo provveduto alla registrazione dello stesso.
- Istituzione delle cd. Micro-entities – I soggetti individuali che dimostrino un reddito annuo inferiore a tre volte il reddito nazionale medio e che vogliono brevettare una propria invenzione, hanno il diritto al riconoscimento dello status di micro-entities, con conseguente sgravio fino al 75% dei costi di registrazione del brevetto.

Dottor Marco Galli


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