Articoli anno 2015
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Sciarpe e maglie di squadre di calcio. Contraffazioni ?
Interessante pronuncia in merito al limite di protezione dei marchi e dei colori sociali delle famose squadre di calcio
Il 23 aprile 2015 con sentenza numero 17108 della V sezione penale, la Corte di Cassazione ha preso posizione in una materia molto delicata e di interesse abbastanza diffuso. La questione riguardava la liceità o meno – con riferimento ai diritti d’autore e ai marchi d’impresa – della produzione e vendita di sciarpe corredate dei nomi di squadre di calcio, italiane o straniere, o dei loro calciatori e che riproducono i colori delle maglie e i vessilli delle stesse. Dette sciarpe e maglie, tuttavia, non riportavano i marchi figurativi o i segni distintivi delle squadre. Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame di Bergamo, in accoglimento della richiesta presentata dalla difesa dell’indagato, aveva annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio richiesto ed ottenuto dal Pubblico Ministero sui prodotti asseritamente contraffatti. La Pubblica Accusa era ricorsa per cassazione osservando che il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto verificare se la merce fosse stata posta in vendita al momento del sequestro, senza addentrarsi sul livello di capacità imitativa del un marchio, ossia se ci si trovasse in presenza di un falso grossolano (come tale non punibile) o meno. La suprema Corte, chiamata ad applicare correttamente il diritto, ha precisato che, appartenendo alla tradizione e al folklore popolare diffuso, sciarpe o maglie che rappresentano i colori sociali delle squadre non costituiscono prodotto di contraffazione o di alterazione di registrati marchi o segni distintivi di opere dell’ingegno, né tanto meno sono idonee a creare confusione nei consumatori (ossia nei tifosi) circa la provenienza del prodotto, nel senso che si tratta con ogni evidenza di prodotti non originali. L’incriminazione ai sensi dell’articolo 473 del codice penale (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) esige la contraffazione (ossia la riproduzione integrale di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione del marchio è solo parziale, ma tale da poter ingenerare confusione col marchio originario). La Corte ha dunque affermato che la tutela penalistica è finalizzata a proteggere la fede pubblica, più che l’interesse del privato titolare del marchio. Nel caso di specie le sciarpe oggetto di sequestro riportavano nomi di città, di famosi atleti, abbinate ai colori che da sempre contraddistinguono vessilli e bandiere di note società calcistiche. Su tali basi, la Corte ha ritenuto che detti prodotti non costituiscono contraffazione o alterazione di marchi registrati o di opere di ingegno. (Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 23 aprile 2015, n. 17108)
Avvocato Enrico Candiani
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