Manutenzione stradale

Responsbailità del Comune

La Corte di Cassazione ha stabilito che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall’art. 2051 del codice civile, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. (Cass. III sez. civ. Sentenza n. 1691/09)

Nella specie, un soggetto, alla guida del proprio ciclomotore, scivolava su di una macchia di gasolio presente sul manto stradale e, cadendo, si procurava gravi lesioni.
Il daneggiato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, il Comune che si costituiva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa l’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione stradale all’epoca del sinistro, unica responsabile dell’evento occorso. Si costituiva, altresì, l’impresa appaltatrice chiedendo il rigetto della domanda principale avanzata dal danneggiato e anche la domanda di manleva avanzata dal Comune.
Il Tribunale rigettava la domanda avanzata dal danneggiato.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di prime cure sostenendo che il referente normativo per l’inquadramento della responsabilità della Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali oggetto di uso ordinario da parte di terzi non sia costituito dall’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) bensì dall’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito), con pesanti conseguenze sul piano dell’onere della prova fra le parti.
Il danneggiato proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte decideva con la sopracitata sentenza precisando che il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. va individuato nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di tale potere non potrebbe ricollegarsi semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi ma all’esito di un’indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al singolo caso che tenga in considerazione innanzitutto gli indici suddetti.
In tale direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale è fondamentale accertare in concreto se, caso per caso, l’amministrazione pubblica abbia potuto esercitare in qualche modo la custodia della strada pubblica, e, in particolare, se il tempo trascorso fra il verificarsi dell’evento che ha procurato il pericolo e il danno sia sufficientemente ampio da costituire una colpa per inerzia della P.A. stessa.
In particolare, occorre tenere in considerazione le caratteristiche, la posizione, le dotazioni, i sistemi di assistenza che connotano la strada, gli strumenti che il progressoi tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato.





Avv. Enrico Candiani
con la collaborazione di Dott.ssa Nicoletta Stagni