La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha deciso che un matrimonio di breve durata può far sorgere il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui il matrimonio non sia stato consumato. A parere della Suprema Corte, ciò che conta non è la durata del matrimonio, bensì la differenza di reddito tra i coniugi. La mancata consumazione delle nozze e l'estrema brevità della convivenza non sono - in sostanza - circostanze idonee a cancellare la disparità di reddito tra i due coniugi.
Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 2721/09 che, confermando la sentenza d'appello, ha riconosciuto la somma di euro 250 mensili di alimenti a una signora bolognese che ha lasciato il marito dopo soli sette giorni dalla celebrazione delle nozze. Da subito la moglie si è sottratta ai rapporti fisici con il marito e dopo una settimana di convivenza ha abbandonato il tetto coniugale.
Nel dichiarare concluso il matrimonio, il Tribunale di Bologna aveva respinto le richieste economiche avanzate dalla donna in ordine all'assegno di mantenimento, giustificando la decisione in base alla brevità estrema della convivenza e della mancanza di prova circa il tenore di vita goduto dalla “coppia” in quella brevissima settimana vissuta insieme.
La Corte d'Appello ha, invece, posto a carico del marito un assegno di euro 250 mensili, argomentando che la mancata consumazione delle nozze e l'estrema brevità della convivenza non sono circostanze sufficienti a cancellare la disparità di reddito tra i due coniugi.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione assunta dalla Corte di Appello, ritenendo che l’ex moglie ha diritto al mantenimento da parte dell’ex marito per la sensibile disparità dei redditi fra i due coniugi e ritenendo comunque dimostrato d il deterioramento del tenore di vita subìto dalla ex moglie in seguito al divorzio. In particolare, hanno rilevato che la Corte d’Appello non è sia limitata a contestare il criterio dell’“estrema brevità della convivenza familiare” adottato nella sentenza di primo grado che aveva negato il mantenimento per la donna, ma “si è altresì soffermata sull’analisi dell’adeguatezza, o no, dei mezzi” della moglie, “raffrontandone il tenore di vita in costanza di matrimonio con quello successivo alla separazione”, giungendo così alla conclusione “correttamente motivata sulla base della sensibile disparità dei redditi, del suo deterioramento sopravvenuto il divorzio”.
Avv. Enrico Candiani
con la collaborazione di Dott.ssa Nicoletta Stagni