Divorzio e casa coniugale

Col divorzio vien meno l'assegnazione alla moglie

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2210/09, ha stabilito che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio pone fine alla regolamentazione dei rapporti adottata in sede di separazione e, quindi, comporta anche il venir meno dell’eventuale assegnazione della casa coniugale a favore di un coniuge.
Venuta meno l'esigenza di tutela dei figli, l'assegnatario - comproprietario - della casa coniugale non ha più diritto all'uso esclusivo della stessa anche quando la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non contiene disposizioni sull'immobile.

Il caso.

In sede di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Venezia assegnava la casa coniugale alla moglie alla quale era stati affidati i figli.
Il medesimo Tribunale - decorso il tempo previsto dalla legge - dichiarava poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza passata in giudicato dichiarava altresì lo scioglimento della comunione immobiliare relativamente alla casa coniugale, disponendone l’attribuzione in proprietà esclusiva al marito previo pagamento di un conguaglio.
L’ex moglie, tuttavia, non provvedeva a liberare l’immobile sostenendo - in base alla precedente sentenza di separazione - il proprio diritto a mantenere l’uso della casa coniugale.
L’uomo, pertanto, conveniva l’ex moglie avanti il Tribunale di Venezia – sezione distaccata di Chioggia - chiedendo il rilascio dell’immobile occupato dalla stessa nonostante fossero venute meno le esigenze di tutela della figlia divenuta maggiorenne. Il Tribunale condannava l’ex moglie al rilascio dell’immobile stabilendo che la decisione assunta in sede di separazione aveva perso efficacia con il passaggio in giudicato ella sentenza di cessazione degli effetti civili.
La donna ricorreva avanti la Corte d’Appello di Venezia che respingeva il ricorso.
La Suprema Corte, con la sentenza soprarichiamata, ha confermato la decisione assunta dalla Corte d’Appello, ribadendo quindi che, cessata la necessità di tutela dei figli, in sede di divorzio ben si possa revocare il diritto dell’ex moglie all’uso della casa coniugale.





Avv. Enrico Candiani
con la collaborazione di Dott.ssa Nicoletta Stagni